Tribunale amministrativo federale
Cittadina italiana residente all'estero chiede rendita invalidità: accertamento incompleto su statuto e fibromialgia, rinvio per nuova istruzione (art. 28 cpv. 1 LAI)
- Data
- 01.09.2026
- Numero d'incarto
- C-2150/2024
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Art. 21 LAVS Art. 44 LPGA Art. 28 LAI Art. 30 LAI Art. 72bis OAI Art. 7m OPGA Art. 49 PA Art. 61 PA
Riassunto
Una cittadina italiana nata nel 1960, residente in Italia e sposata con due figli, ha lavorato in Svizzera dal 1990 al 2003 come donna delle pulizie e brevemente in Italia nel 2004. Nel novembre 2022 ha presentato domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità sostenendo di soffrire di diverse patologie croniche, tra cui sindrome cervico-lombospondilogena, fibromialgia e disturbo ansioso-depressivo. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta nel novembre 2023 determinando un grado di invalidità del 25,78% nello svolgimento delle mansioni domestiche, ritenendola casalinga al 100%. La ricorrente ha interposto ricorso contestando l'incompleta valutazione medica e la mancata considerazione della sua volontà di svolgere attività lucrativa per motivi economici.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.
La corte rileva innanzitutto che l'accertamento dei fatti è insufficiente riguardo allo statuto della ricorrente. Sebbene l'UAIE l'abbia considerata casalinga al 100%, dagli atti emerge che l'interessata ha dichiarato esplicitamente nel questionario del 9 luglio 2023 che, se fosse in buona salute, svolgerebbe un'attività professionale per ragioni economiche. Ai sensi dell'art. 24septies OAI, lo statuto va determinato in base a ciò che l'assicurato avrebbe fatto in assenza di danno alla salute, considerando la situazione personale, familiare e finanziaria; l'autorità inferiore non ha svolto i necessari approfondimenti su questo punto decisivo.
Sotto il profilo medico, l'istruttoria appare carente poiché il medico interno dell'UAIE non ha preso in considerazione né motivato l'esclusione della diagnosi di disturbo ansioso-depressivo presente in altri referti, e ha classificato la fibromialgia come priva di ripercussioni sulla capacità lavorativa senza adeguata spiegazione, contrariamente alle valutazioni dei medici curanti e della perizia E213. In presenza di fibromialgia e disturbi psicosomatici, è necessaria una perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica strutturata secondo i criteri giurisprudenziali, che nel caso concreto non è stata disposta. Inoltre, manca un colloquio diretto tra la ricorrente e un medico incaricato dall'UAIE per valutare l'incapacità a svolgere le mansioni domestiche, elemento indispensabile per una valutazione attendibile.
Poiché il diritto alla rendita si estingue con l'inizio della rendita di vecchiaia il 1° febbraio 2024 (art. 30 lett. b LAI combinato con art. 21 cpv. 1 LAVS), il completamento dell'istruttoria deve avvenire retrospettivamente. Il rinvio è giustificato dalla necessità di garantire le garanzie procedurali, inclusa la doppia istanza, attraverso una perizia indipendente in Svizzera conforme all'art. 7m OPGA e nel rispetto dei diritti di partecipazione ex art. 44 LPGA e art. 72bis OAI. Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo versato viene restituito; non sono attribuite ripetibili poiché la ricorrente non era rappresentata da mandatario professionale e non ha sostenuto spese indispensabili elevate.
La decisione è rilevante perché ribadisce che la determinazione dello statuto di casalinga richiede un accertamento rigoroso della volontà ipotetica di lavoro anche per cittadini residenti all'estero, e conferma la necessità imperativa di perizie specialistiche multidisciplinari in caso di fibromialgia associata a componenti psichiche, vietando di fondarsi esclusivamente su pareri interni non sufficientemente motivati.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.