Tribunale amministrativo federale
Cittadini iraniani: situazione paese incerta dopo attacchi aerei, statuto di rifugiato non accertabile, rinvio alla SEM per nuova decisione (Art. 3 LAsi)
- Data
- 05.08.2026
- Numero d'incarto
- D-3946/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Tre richiedenti asilo iraniani, madre e due figli maggiorenni, hanno presentato domanda di protezione internazionale in Svizzera il 18 giugno 2023, sostenendo di aver prestato assistenza sanitaria ai manifestanti feriti durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini nel 2022 e di temere persecuzioni da parte delle autorità iraniane. La Segreteria di Stato della migrazione ha respinto le domande il 30 aprile 2025, ritenendo inverosimili le dichiarazioni e negando lo status di rifugiato nonché l'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno impugnato le decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria, oltre all'assistenza giudiziaria gratuita.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie i ricorsi, annulla le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione del 30 aprile 2025 e rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Il Tribunale constata che la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi, con proteste nazionali represse sistematicamente e, successivamente, massicci attacchi aerei lanciati da Israele e Stati Uniti il 28 febbraio 2026 che hanno causato la morte dell'Ayatollah Khamenei e altri leader, seguiti da blocchi navali e scontri armati nonostante un protocollo d'intesa firmato a Islamabad. Alla luce di tale evoluzione incerta e imprevedibile, l'esito delle domande d'asilo non può fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi al momento della presente sentenza.
Ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 della legge sulla procedura amministrativa, il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto debba essere effettuata dall'autorità di prima istanza una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato, preservando così il doppio grado di giudizio essenziale nel diritto d'asilo. L'autorità inferiore dovrà procedere all'accertamento aggiornato della situazione generale in Iran e garantire il diritto di essere sentiti dei ricorrenti, valutando nuovamente sia lo status di rifugiato ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge sull'asilo sia l'esigibilità dell'allontanamento.
Poiché il Tribunale ha statuito nel merito accogliendo il ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta senza oggetto. Non vengono prelevate spese processuali e, in assenza di una nota dettagliata delle spese, viene attribuita d'ufficio un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 700.– ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale e dell'articolo 7 dello stesso regolamento. La sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 83 lettera d cifra 1 della legge sul Tribunale federale.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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