Tribunale amministrativo federale
Cittadino turco di etnia curda chiede asilo per persecuzioni legate all'HDP e condivisioni sui social: racconto inverosimile, profilo politico irrilevante e assenza di rischio di persecuzione grave (Art. 3 cpv. 1 LAsi)
- Data
- 16.04.2025
- Numero d'incarto
- D-3779/2023
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 83 LStrI Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 14 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 32 OAsi Art. 27 PA Art. 28 PA
Riassunto
Un cittadino turco di etnia curda ha presentato domanda d’asilo in Svizzera, sostenendo di aver subìto incursioni, arresti e torture in Turchia a causa della sua appartenenza al Partito Democratico dei Popoli (HDP), delle sue condivisioni sui social media e di presunti procedimenti penali a suo carico per propaganda di organizzazione terroristica e offesa al Presidente. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato la qualità di rifugiato e ordinato il suo allontanamento. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento dello status di rifugiato, in alternativa l’ammissione provvisoria o il rinvio degli atti per nuovo esame. Ha altresì richiesto l’assistenza giudiziaria.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione della SEM.
Il Tribunale ha ritenuto inverosimile il racconto del ricorrente, poiché privo di dettagli circostanziati, contraddittorio e incoerente con l’esperienza comune: ha descritto tre incursioni della polizia in una prima audizione e una sola in quella successiva; ha dichiarato di aver conseguito un diploma liceale a distanza, ma poi di non aver frequentato la scuola oltre il primo anno; ha affermato di aver condiviso contenuti sui social già dal 2015, mentre i documenti prodotti mostrano attività solo dal 2021 al 2022; ha attribuito a manipolazioni statali turche le incongruenze nei propri profili online, rendendo ancora meno credibile la sua versione; e ha agito in modo incoerente col timore di morte, recandosi ripetutamente in zone urbane dove rischiava di essere individuato. Inoltre, i documenti probatori relativi ai procedimenti penali in Turchia sono stati giudicati inattendibili dall’autorità inferiore e il ricorrente non è riuscito a confutarne la valutazione. Il Tribunale ha quindi concluso che il ricorrente non soddisfa i requisiti per la qualifica di rifugiato ex Art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi, poiché non ha un profilo politico rilevante (è un semplice membro attivo dell’HDP dal 2021), è incensurato e non sussiste una probabilità significativa di una persecuzione grave in caso di rimpatrio. Per quanto riguarda l’allontanamento, il Tribunale ha ritenuto che la sua esecuzione sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ex Art. 83 cpv. 1–4 LStrI, dato lo stato di salute, le competenze professionali e la rete sociale del ricorrente in Turchia, nonché l’assenza di un contesto di guerra o violenza generalizzata nel paese d’origine. L’eventuale violazione dell’art. 3 CEDU è stata esclusa sulla base dell’inverosimiglianza delle allegazioni e della mancanza di un profilo di rischio. Le spese processuali di CHF 750.– sono state poste a carico del ricorrente soccombente. La decisione è definitiva, non impugnabile dinanzi al Tribunale federale ex Art. 83 lett. d cifra 1 LTF.
Questa sentenza conferma l’applicazione rigorosa del criterio di verosimiglianza ex Art. 7 cpv. 1–3 LAsi e ribadisce che la mera appartenenza a un partito politico e la produzione di documenti formali non bastano a dimostrare un rischio personale di persecuzione grave, se manca un profilo politico rilevante e se il racconto è gravemente incoerente.
Regesto
Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 giugno 2023
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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