Tribunale amministrativo federale
Trasferimento apolide in Slovenia ex RAMM: dipendenza familiare non provata, ricorso respinto (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
- Data
- 25.08.2026
- Numero d'incarto
- F-5795/2026
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29a OAsi Art. 16 RAMM Art. 17 RAMM Art. 36 RAMM Art. 41 RAMM Art. 42 RAMM Art. 43 RAMM Art. 83 RAMM Art. 84 RAMM Art. 85 RAMM
Riassunto
Un richiedente asilo senza nazionalità ha presentato domanda in Svizzera il 22 luglio 2026, dopo aver già registrato una prima richiesta in Slovenia il 16 luglio 2026. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha notificato la ripresa in carico alle autorità slovene, che hanno confermato la competenza, e ha disposto la non entrata nel merito ordinando il trasferimento. Il ricorrente ha impugnato la decisione invocando un'istanza di riconoscimento dello statuto di apolide depositata tardivamente, presunte carenze sistemiche del sistema asilo sloveno, problemi di salute al ginocchio e dipendenza qualificata dalla madre e sorella residenti nel Canton Uri, nonché dal padre anch'egli richiedente asilo in Svizzera. Ha chiesto l'effetto sospensivo e la dispensa dalle spese processuali.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso contro la decisione di non entrata nel merito e di trasferimento in Slovenia. Poiché la domanda svizzera è stata registrata dopo il 12 giugno 2026, si applica il regolamento RAMM e non il precedente Dublino III; la Slovenia ha confermato la propria competenza in seguito alla notifica di ripresa in carico inviata dalla SEM. L'istanza di riconoscimento dello statuto di apolide, depositata solo dopo la decisione NEM, è risultata ininfluente per la presente procedura, potendo essere ripresentata alle autorità slovene competenti.
Sotto il profilo sostanziale, il trasferimento è stato ritenuto ammissibile poiché la giurisprudenza consolidata esclude carenze sistemiche nel sistema asilo sloveno e lo stato di salute del ricorrente, limitato a una tensione al ginocchio, non osta al rimpatrio. Le censure basate sui rapporti familiari sono state disattese: mancava qualsiasi prova documentale di una dipendenza qualificata dalla madre e dalla sorella maggiorenni tale da attivare l'articolo 8 CEDU, mentre il rapporto con il padre non rientrava nelle categorie protette dato che il ricorrente era maggiorenne. La SEM aveva inoltre correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel respingere motivi umanitari ai sensi dell'articolo 35 RAMM e dell'articolo 29a capoverso 3 OAsi 1. Non essendo ravvisabili violazioni del diritto federale o accertamenti fattuali errati, la non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi è stata confermata. La domanda di dispensa dalle spese processuali è stata rigettata e le spese di 750 franchi sono state poste a carico del ricorrente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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