Tribunale amministrativo federale
Cittadino turco di etnia curda chiede asilo per presunta persecuzione legata a manifestazioni HDP e presunta collaborazione con PKK: motivi infondati e inverosimili, riconoscimento dello status di rifugiato negato (art. 3 cpv. 1 LAsi)
- Data
- 11.02.2025
- Numero d'incarto
- D-2309/2023
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 83 LStrI Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 14 LAsi Art. 29 LAsi Art. 42 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDU Art. 32 OAsi Art. 49 PA
Riassunto
Un cittadino turco di etnia curda ha presentato domanda d’asilo in Svizzera, sostenendo di aver partecipato a manifestazioni pacifiche dell’HDP tra il 2011 e il 2013, di essere stato arrestato più volte, di aver subito minacce e molestie da parte della polizia turca, e di temere persecuzioni per presunta collaborazione con il PKK. Ha prodotto documenti giudiziari relativi a una condanna per lesioni lievi e a un’assoluzione per minaccia tramite foto del PKK, nonché una copia di uno scritto anonimo che lo invitava a presentarsi in polizia e un SMS del padre che lo avvertiva di essere ricercato. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda d’asilo e ordinato il suo allontanamento dalla Svizzera. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l’annullamento, il riconoscimento dello status di rifugiato, l’ammissione provvisoria e l’assistenza giudiziaria completa.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione della SEM. Ha ritenuto che la condanna penale per lesioni lievi e l’assoluzione per minaccia tramite foto del PKK non costituiscano una persecuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sull’asilo, poiché si tratta di reati di diritto comune privi dell’intensità richiesta. Ha constatato la mancanza di elementi oggettivi e soggettivi per un fondato timore di persecuzione: non vi sono minacce concrete alla vita o all’integrità fisica, né prove attendibili di violenze subite da terzi o di discriminazioni sistematiche. Ha rilevato gravi incongruenze tra le dichiarazioni rese durante l’audizione ex articolo 29 LAsi e i nuovi motivi addotti in sede ricorsuale, come la presunta collaborazione con il PKK e la morte di una zia membro del PKK, mai menzionati prima. Ha evidenziato contraddizioni sulla situazione economica del padre, descritto come pensionato e proprietario di attività commerciali nel verbale, ma poi indicato come licenziato per appartenenza all’HDP. Ha osservato che l’asserita ricerca da parte delle autorità turche, comunicata tramite SMS, non è verosimile, poiché il ricorrente non ha prodotto alcuna prova dell’apertura di un nuovo procedimento penale. Ha concluso che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, poiché non sussistono ostacoli individuali né contesti di guerra o violenza generalizzata sul territorio turco, e poiché il ricorrente, giovane e in buona salute, dispone di una rete familiare solida e di competenze professionali che gli consentono un agevole reinserimento. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto ai sensi degli articoli 2, 3 capoverso 1, 3 capoverso 2, 5 capoverso 1, 7 capoverso 1, 7 capoverso 2, 7 capoverso 3, 10, 11, 12, 13, 14 capoverso 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 34, 43 e 44 della legge sull’asilo, nonché degli articoli 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42 della legge sulla procedura amministrativa e degli articoli 106 capoverso 1, 108 capoverso 2, 111 lettera e e 111a capoverso 2 della legge sull’asilo. Le spese processuali di CHF 750.– sono state poste a carico del ricorrente e prelevate dall’anticipo versato. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché il ricorso appariva privo di probabilità di successo. La sentenza è definitiva e non impugnabile dinanzi al Tribunale federale.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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