Tribunale amministrativo federale
Cittadino turco curdo teme persecuzione per procedimenti penali: asilo negato, allontanamento confermato (Art. 3 LAsi)
- Data
- 17.08.2026
- Numero d'incarto
- D-7209/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino turco di etnia curda ha presentato domanda d'asilo in Svizzera nel maggio 2022, sostenendo di aver fondato un movimento studentesco universitario e di essere stato malmenato, minacciato e posto in custodia cautelare dalle autorità turche con accuse di propaganda terroristica. Dopo l'espatrio legale, le autorità turche avrebbero aperto un procedimento penale contro di lui per insulto al Presidente della Repubblica a causa di condivisioni sui social media. Il richiedente ha prodotto documenti giudiziari turchi e lettere di referenza svizzere, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria per motivi umanitari e procedurali.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando la decisione della Segreteria di Stato della migrazione di negare lo status di rifugiato e di ordinare l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia.
La corte ha ritenuto infondato il timore di persecuzione ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo, poiché il semplice avvio di procedimenti penali in Turchia per propaganda terroristica o insulto al Presidente non costituisce automaticamente un fondato timore di persecuzione futura. Nel caso concreto, il procedimento per propaganda si era già concluso con un decreto di non luogo a procedere prima dell'espatrio, mentre quello per insulto al Presidente, pur essendo pendente, riguardava pubblicazioni sui social media contenenti definizioni come "dittatore", "ladro" e "assassino", che potrebbero configurare un legittimo motivo di persecuzione penale anche in uno Stato di diritto. Non sussisteva quindi alcuna probabilità preponderante di una condanna basata su un motivo di persecuzione né di un politmalus.
Inoltre, è stata esclusa l'esistenza di un profilo politico rilevante, dato che l'attività del ricorrente si limitava a un movimento studentesco per questioni abitative e alimentari senza incarichi pubblici, e le sue attività online consistevano in un singolo commento a un post altrui. La corte ha espresso seri dubbi sull'autenticità dei mezzi di prova prodotti, notando contraddizioni tra un mandato di accompagnamento coattivo successivo e il precedente decreto di non luogo a procedere, oltre al fatto che i documenti erano stati presentati solo in copia.
L'esecuzione dell'allontanamento è stata confermata come possibile, ammissibile ed esigibile ai sensi dell'articolo 83 capoversi 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione. La situazione generale dei diritti umani in Turchia non osta all'allontanamento e non sussiste un rischio personale concreto di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente, sano e dotato di buona istruzione, può contare su un'ampia rete familiare in patria composta da genitori, sorella maggiore e compagna, rendendo verosimile una reintegrazione sociale e lavorativa senza eccessive difficoltà. Egli possiede inoltre una valida carta d'identità turca che rende materialmente possibile l'esecuzione della misura.
Le spese processuali di CHF 1'000 sono state poste a carico del ricorrente soccombente e prelevate dall'anticipo versato.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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