Tribunale amministrativo federale
Rifiuto asilo colombiano: minacce datate e mancata riparazione non rilevanti, allontanamento confermato (Art. 3 LAsi)
- Data
- 28.08.2026
- Numero d'incarto
- D-1768/2026
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino colombiano presenta domanda d'asilo in Svizzera sostenendo di essere vittima di minacce legate alla scomparsa forzata del fratello minore avvenuta nel 2001 e di aver subito pressioni da bande armate nel 2019 e 2020. Il richiedente lamenta inoltre la mancanza di giustizia, protezione statale e riparazione integrale da parte delle autorità colombiane, nonché difficoltà economiche dovute all'età avanzata e all'assenza di rete pensionistica. La Segreteria di Stato della migrazione respinge la domanda d'asilo, pronuncia l'allontanamento e ne ordina l'esecuzione, ritenendo i fatti narrati non attuali e lo Stato colombiano capace di offrire protezione. Il ricorrente impugna la decisione chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso e conferma la decisione della Segreteria di Stato della migrazione di negare lo status di rifugiato e di ordinare l'allontanamento del ricorrente colombiano.
La corte rileva che la mancata riparazione integrale e la perdita del posto di lavoro, derivante da dimissioni volontarie, non costituiscono elementi rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo. Il ricorrente ha esaurito tutti i gradi di giudizio disponibili in Colombia senza dimostrare l'incapacità o la mancanza di volontà delle autorità di garantire giustizia. Le minacce subite dalla madre e dal ricorrente stesso risalgono al periodo 2019-2020 e sono state perpetrate da terzi; manca un nesso causale attuale con la sparizione del fratello avvenuta nel 2001 e con l'espatrio del 2025. Inoltre, il ricorrente ha denunciato solo tardivamente il messaggio minatorio ricevuto dalla madre, rendendo impossibile individuare gli autori.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la corte conferma che essa è possibile, ammissibile ed esigibile. Non sussiste violazione del divieto di respingimento né rischio concreto di trattamento proibito. In Colombia non vige un contesto di violenza generalizzata tale da coinvolgere l'intera popolazione. Il ricorrente, uomo in buona salute con formazione universitaria e specializzazioni recenti, possiede flessibilità e risorse per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Egli dispone di una rete familiare solida, inclusi un fratello maggiore benestante, uno zio in pensione e un figlio occupato, che possono sostenerlo economicamente nella fase iniziale del rientro. I recenti terremoti nell'ovest della Colombia non riguardano la regione di provenienza del ricorrente.
Le spese processuali di CHF 1'000 sono poste a carico del ricorrente e prelevate dall'anticipo già versato.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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