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Justizze. Art. 83 LStrI

Tribunale amministrativo federale

Rifugiati afgani rinviati in Grecia: assenza rischi art. 3 CEDU e mancata integrazione locale, ricorso respinto (art. 83 LStrI)

Data
31.07.2026
Numero d'incarto
D-2159/2026
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LStrI Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDU Art. 83 LStr

Riassunto

Otto cittadini afghani, tra cui due figli minorenni, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo aver ottenuto lo status di rifugiati in Grecia e possedere titoli di viaggio greci validi. La Segreteria di Stato della migrazione ha deciso di non entrare nel merito delle domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, considerando la Grecia uno Stato terzo sicuro, e ha ordinato il loro allontanamento verso Atene. I ricorrenti hanno impugnato le decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale sostenendo che il rinvio violerebbe l'art. 3 CEDU e l'interesse superiore dei minori, citando condizioni sistemiche precarie in Grecia, problemi di salute specifici e la mancanza di supporto logistico ed economico da parte delle autorità elleniche. Hanno inoltre richiesto l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalle spese processuali.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e di allontanamento verso la Grecia. Il giudice unico ha confermato che la Grecia è designata come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che sussiste una presunzione di rispetto degli obblighi di diritto internazionale pubblico, inclusi quelli derivanti dall'art. 3 CEDU e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

L'esecuzione dell'allontanamento è stata ritenuta ammissibile poiché i ricorrenti non hanno dimostrato un rischio reale di trattamenti contrari agli impegni internazionali né una situazione di emergenza esistenziale. Nonostante la presenza di minori e alcune problematiche di salute, tra cui un intervento ginecologico subito dalla ricorrente 2 e un disturbo post-traumatico da stress trattato farmacologicamente per la ricorrente 8, le condizioni cliniche non appaiono di tale gravità da configurare un'estrema vulnerabilità ostativa al rimpatrio. La Grecia dispone infatti di strutture mediche sufficienti e garantisce l'accesso alle cure alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

Inoltre, l'allontanamento è stato giudicato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. I ricorrenti hanno soggiornato in Grecia solo per poche settimane dopo aver ottenuto la protezione internazionale e non hanno compiuto sforzi concreti per integrarsi, cercare alloggio o richiedere assistenza alle autorità locali o alle ONG, limitandosi a contatti sporadici con due organizzazioni. Non risultano elementi che dimostrino il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovute. L'esecuzione è altresì possibile ex art. 83 cpv. 2 LStrI, avendo le autorità greche accettato formalmente la riammissione dei richiedenti.

La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA in quanto il ricorso era privo di probabilità di successo. Le spese processuali pari a CHF 1'000 sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti ex art. 63 cpv. 1 PA. La sentenza è definitiva e non impugnabile al Tribunale federale.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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