Tribunale amministrativo federale
Trasferimento Dublino in Francia con visto scaduto: competenza francese confermata, stato di salute non osta (art. 12 par. 4 Reg. Dublino III)
- Data
- 09.10.2020
- Numero d'incarto
- D-4905/2020
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDU Art. 29a OAsi Art. 32 OAsi
Riassunto
Un cittadino dello Sri Lanka presenta domanda di asilo in Svizzera nel giugno 2020 dopo aver soggiornato legalmente in Francia con un visto valido fino a febbraio 2020. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non entra nel merito della domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ordina il trasferimento in Francia, basandosi sull'accettazione espressa delle autorità francesi fondata sul possesso di un visto scaduto da meno di sei mesi. Il ricorrente contesta la competenza francese sostenendo di essere rientrato illegalmente in Sri Lanka tra febbraio e giugno 2020, invocando la cessazione della competenza ex art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, e lamenta violazioni procedurali nonché rischi per la propria salute e trattamento inumano in Francia.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando la decisione della SEM di non entrare nel merito e di trasferire il ricorrente in Francia. La competenza francese è stata correttamente stabilita ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, poiché il visto rilasciato dalla Francia era scaduto da meno di sei mesi al momento della presentazione della domanda di asilo in Svizzera e le autorità francesi hanno espresso accettazione della presa in carico.
Le argomentazioni del ricorrente relative a un presunto rientro illegale in Sri Lanka tra febbraio e giugno 2020 sono state ritenute infondate per mancanza di qualsiasi prova documentale, come biglietti aerei, e per l'assenza di spiegazioni credibili sulle ragioni di tale viaggio; inoltre, l'accettazione esplicita della Francia nonostante la conoscenza delle dichiarazioni del ricorrente costituisce indizio contrario al rientro. Non sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza in Francia tali da giustificare l'applicazione dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, né vi sono indizi seri che confutino la presunzione di sicurezza dello Stato di destinazione.
Lo stato di salute del ricorrente, caratterizzato da dolore al braccio dovuto a una pregressa ferita da arma da fuoco, non raggiunge la soglia di gravità prevista dalla giurisprudenza Paposhvili per configurare una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CartaUE in caso di trasferimento; gli atti medici F2 non sconsigliano il viaggio e la Francia garantisce assistenza sanitaria adeguata ai sensi dell'art. 19 direttiva accoglienza. Di conseguenza, non vi sono motivi umanitari o giuridici per applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 OAsi, rendendo legittima la non entrata nel merito ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e il trasferimento ex art. 44 LAsi. Le spese processuali di CHF 750 sono poste a carico del ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Regesto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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