Tribunale amministrativo federale
Ricorso afgano contro non entrata nel merito Dublino: minore età non provata, Bulgaria competente (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
- Data
- 13.08.2026
- Numero d'incarto
- F-5433/2026
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 6 LAsi Art. 31a LAsi Art. 15 CE Art. 3 CEDU Art. 1a OAsi Art. 29a OAsi Art. 12 PA Art. 35 PA Art. 36 RAMM Art. 48 RAMM Art. 84 RAMM Art. 3 RD Art. 8 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 31 RD
Riassunto
Un richiedente asilo afghano ha presentato domanda in Svizzera nel giugno 2026 dopo aver già depositato una richiesta in Bulgaria. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo svizzera e ha disposto il trasferimento verso la Bulgaria ai sensi della procedura Dublino, considerando il ricorrente maggiorenne nonostante la sua contestazione. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento del provvedimento, la modifica della data di nascita registrata e l'esame della domanda in Svizzera, sostenendo di essere minorenne e producendo documenti quali una taskara e un certificato vaccinale. Ha inoltre lamentato violazioni procedurali, inclusa la mancata considerazione di prove originali trasmesse successivamente alla decisione e carenze nella motivazione relativa alle sue dichiarazioni.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando la decisione della SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo e di trasferire il ricorrente in Bulgaria. I giudici hanno accertato che il ricorrente non ha reso verosimile la propria minore età, onere della prova che grava sul richiedente; la perizia medico-legale indicava un'età minima di 17,6 anni senza escludere la maggiore età, la taskara prodotta aveva scarso valore probatorio e non riportava la data di nascita dichiarata, mentre il certificato vaccinale presentava una data divergente che aumentava i dubbi sulla credibilità. Le dichiarazioni rese durante l'audizione RMNA sono state giudicate vaghe e contraddittorie, specialmente riguardo ai calcoli elementari e all'identità registrata in Bulgaria.
Sul piano procedurale, il Tribunale ha escluso violazioni dell'obbligo inquisitorio o del diritto di essere sentito, poiché i documenti originali contestati erano stati trasmessi alla SEM solo dopo l'emissione della decisione del 27 luglio 2026 e il ricorrente era stato confrontato sulle incongruenze relative al presunto zio. La competenza della Bulgaria è stata confermata in quanto le autorità bulgare avevano accettato la ripresa in carico entro i termini previsti, pur essendo a conoscenza delle risultanze peritali e della contestata minore età. Non sono emerse carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro né rischi contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE; lo stato di salute del ricorrente, caratterizzato solo da difficoltà a dormire e sonnambulismo trattati farmacologicamente, non osta al trasferimento dato che la Bulgaria dispone di infrastrutture mediche sufficienti. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta e le spese processuali di 750 franchi sono state poste a carico del ricorrente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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