Tribunale amministrativo federale
Trasferimento Dublino in Bulgaria: prove insufficienti su permanenza extra-UE e stato di salute non grave (Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
- Data
- 19.08.2026
- Numero d'incarto
- F-5574/2026
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 31a LAsi Art. 3 CEDU Art. 3 RD Art. 19 RD Art. 3 TS-TAF
Riassunto
Un richiedente asilo turco ha presentato domanda in Svizzera nel luglio 2026 dopo aver già depositato richieste precedenti in Bulgaria. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di non entrare nel merito della domanda svizzera e ha disposto il trasferimento verso la Bulgaria, ritenendo tale Stato competente secondo le norme europee. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo di aver soggiornato per oltre tre mesi in un paese terzo fuori dall'area Dublino prima di arrivare in Svizzera, circostanza che renderebbe competente la Confederazione. Ha inoltre contestato l'incompletezza dell'istruttoria sul suo stato di salute fisico e psicologico e ha invocato carenze sistemiche nel sistema di accoglienza bulgaro, chiedendo l'applicazione della clausola di sovranità o garanzie individuali.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso contro la decisione di non entrata nel merito e di trasferimento in Bulgaria. I giudici hanno constatato che le affermazioni del ricorrente riguardo a una permanenza superiore a tre mesi in un paese terzo extra-Dublino non erano supportate da prove oggettive; il biglietto ferroviario allegato era insufficiente e le dichiarazioni erano state rese solo tardivamente in fase di ricorso, senza riscontri documentali o conferme da parte delle autorità bulgare ai sensi dell'art. 19 par. 2 RD III.
Sul piano sanitario, il Tribunale ha confermato che l'istruzione medica svolta dalla SEM era completa. Le diagnosi disponibili (sospetta OSAS, obesità di II grado, sospetta incontinenza urinaria) non presentavano caratteristiche di gravità tale da richiedere il rinvio delle valutazioni specialistiche future né da configurare una particolare vulnerabilità. Non risultava agli atti che il ricorrente avesse mai riferito problemi psicologici specifici durante le visite mediche o presso l'infermeria del centro d'asilo, rendendo infondata la censura sull'accertamento incompleto dei fatti.
In merito alle condizioni di accoglienza, i giudici hanno ribadito l'assenza di carenze sistemiche nel sistema bulgaro, conformemente alla giurisprudenza consolidata. Le generalizzazioni basate su rapporti di ONG e le foto prodotte dal ricorrente non dimostravano un rischio concreto di violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III concretizzata nell'art. 29a cpv. 3 OAsi, né vi era necessità di richiedere garanzie individuali alla Bulgaria. La competenza bulgara è stata quindi confermata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.
Le domande procedurali accessorie, inclusa l'assistenza giudiziaria, sono state respinte poiché il ricorso era manifestamente infondato. Le spese processuali di CHF 750 sono state poste a carico del ricorrente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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