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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunale amministrativo federale

Trasferimento Dublino in Belgio per visto valido: nessun rischio art. 4 CartaUE, ricorso respinto (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Data
17.07.2026
Numero d'incarto
F-4915/2026
Corte
Abteilung V (Asylrecht)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 107a LAsi Art. 4 CartaUE Art. 32 OAsi Art. 17 RD

Riassunto

Una famiglia originaria della Repubblica Democratica del Congo ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo aver ottenuto visti validi rilasciati dal Belgio. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato una decisione di non entrata nel merito ordinando il trasferimento verso il Belgio ai sensi della procedura Dublino, ritenendo tale Stato competente. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione, l'applicazione della clausola di sovranità e la concessione dell'asilo in Svizzera, sostenendo di correre rischi in Belgio e lamentando carenze istruttorie e motivazionali dell'autorità inferiore. Hanno inoltre richiesto assistenza giudiziaria e un termine supplementare per produrre prove.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità, confermando la competenza del Belgio e l'assenza di ostacoli al trasferimento. Il Belgio è risultato competente ai sensi dell'art. 29 par. 2 RAMM poiché i ricorrenti erano titolari di visti validi rilasciati da tale Stato, che ne aveva accettato la presa in carico entro i termini previsti. Le censure relative alla situazione nel paese d'origine e alla richiesta di asilo in Svizzera sono state dichiarate irricevibili in quanto estranee all'oggetto del ricorso contro una decisione di non entrata nel merito.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che non sussisteva alcun rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in caso di trasferimento. Le allegazioni dei ricorrenti su presunte minacce subite in Belgio da parte di terzi sono state ritenute generiche e non circostanziate; essi non avevano mai denunciato tali fatti alle autorità belghe, le quali sarebbero in grado di offrire protezione adeguata. Anche lo stato di salute, documentato da referti medici successivi alla decisione impugnata indicanti una tonsillite curabile farmacologicamente, non è stato considerato grave secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e il Belgio dispone di strutture sanitarie sufficienti per garantire le cure necessarie.

Di conseguenza, non si giustificava l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 16 par. 3 RAMM né l'adozione di misure discrezionali ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La procedura semplificata davanti al giudice unico con approvazione di una seconda giudice è stata applicata correttamente data la manifesta infondatezza del ricorso. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è stata respinta per mancanza di probabilità di successo, e le spese processuali di CHF 750 sono state poste a carico dei ricorrenti.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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