Tribunale amministrativo federale
Richiedente asilo iracheno con problemi neurologici e dentali non idoneo a impedire il trasferimento in Germania ai sensi del regolamento Dublino III (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
- Data
- 16.04.2021
- Numero d'incarto
- D-434/2021
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 26a LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 3 CEDU Art. 32 OAsi
Riassunto
Un cittadino iracheno ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 15 dicembre 2020. Le autorità hanno accertato che aveva già presentato domande d’asilo in Ungheria e in Germania nel 2015. La Germania ha accettato la richiesta di ripresa in carico. Il richiedente ha contestato la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che non è entrata nel merito della sua domanda d’asilo e ha disposto il suo trasferimento in Germania, invocando il proprio stato di salute precario, la violazione del diritto di essere sentito e la necessità di applicare la clausola di sovranità. Ha chiesto l’annullamento della decisione e la ritrasmissione degli atti per ulteriori accertamenti medici.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Ha confermato che la Germania è competente per l’esame della domanda d’asilo e per il successivo allontanamento, poiché il richiedente aveva già presentato una domanda in quel Paese nel 2015 e la Germania ha accettato formalmente la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d del regolamento Dublino III. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero fondati motivi per ritenere che in Germania vi fossero carenze sistemiche nel sistema di asilo o nell’accoglienza tali da far correre al ricorrente un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE o dell’art. 3 CEDU. Lo stato di salute del ricorrente, caratterizzato da cefalee, disturbi della memoria, una lesione iperintensa della testa del nucleo caudato e problemi dentali, non era tale da configurare una violazione dell’art. 3 CEDU, poiché non si trovava in uno stadio avanzato e terminale né comportava un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile con intense sofferenze o riduzione significativa della speranza di vita in caso di trasferimento. Il Tribunale ha osservato che la Germania dispone di un’infrastruttura sanitaria funzionante e che il ricorrente avrebbe avuto accesso alle cure necessarie, come previsto dall’art. 19 par. 1 della direttiva accoglienza. Ha altresì rilevato che l’accertamento dei fatti da parte della SEM era conforme al principio inquisitorio, poiché il quadro clinico era sufficientemente delineato dagli atti medici F2 del 17 dicembre 2020 e del 28 gennaio 2021, nonché dal referto radiologico del 7 gennaio 2021, e non richiedeva ulteriori approfondimenti. Infine, ha constatato che la presunta violazione del diritto di essere sentito, relativa al mancato accesso a una chiave USB contenente documentazione, era stata sanata dal Tribunale stesso, che aveva trasmesso la documentazione al ricorrente e gli aveva concesso un termine per replicare. Pertanto, la SEM ha correttamente applicato l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi per non entrare nel merito della domanda d’asilo e ha legittimamente disposto il trasferimento in Germania ai sensi dell’art. 44 LAsi. Le spese processuali di CHF 750.– sono state poste a carico del ricorrente. La decisione è definitiva, poiché non concerne estradizione e non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.
Regesto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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