Justizze.

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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunale amministrativo federale

Richiedente asilo di origine turca alevita respinto: dichiarazioni su persecuzioni non verosimili e mancanza di tentativi di protezione statale (Art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi)

Data
15.01.2025
Numero d'incarto
D-6551/2024
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LStrI Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 14 LAsi Art. 29 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDU Art. 32 OAsi Art. 49 PA

Riassunto

Un cittadino turco di fede alevita ha presentato domanda d’asilo in Svizzera, sostenendo di aver subito violenze, pressioni psicologiche e razzismo in Turchia a causa della sua appartenenza religiosa e etnica, nonché di aver subito discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari e di essere stato perseguitato per le sue opinioni politiche critiche verso il governo turco. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda, ritenendo non soddisfatti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 3 della legge sull’asilo. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, oppure, in via subordinata, l’ammissione provvisoria. Il Tribunale non ha esaminato la questione sostanziale dell’ammissione provvisoria perché ha confermato il rigetto della domanda d’asilo.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione della SEM che aveva respinto la domanda d’asilo. Le dichiarazioni del ricorrente relative alle discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari non sono state sostanziate né circostanziate nel ricorso, né sono stati allegati documenti a comprova, rendendole non verosimili ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 e 2 e dell’articolo 7 capoverso 2 della legge sull’asilo (LAsi). Le allegazioni sulle persecuzioni statali per le sue opinioni politiche sono risultate altrettanto non credibili, poiché mai menzionate prima del ricorso e prive di qualsiasi dettaglio o prova documentale, e quindi inadeguate ai criteri di cui agli articoli 3 e 7 LAsi. Gli episodi di violenza, razzismo e discriminazione descritti, pur spiacevoli, non sono stati giudicati sistematici né di intensità tale da rendere impossibile o insopportabile la vita in Turchia, dato che il ricorrente ha conseguito il diploma di liceo con buon voto, ha trovato lavoro e ha avuto accesso alle cure mediche. Inoltre, il ricorrente non ha mai sporto denuncia né ricorso alla polizia o a un avvocato in Turchia, non avendo quindi esaurito le possibilità di protezione statale previste dal principio di sussidiarietà di cui all’articolo 17 LAsi. Il Tribunale ha osservato che i problemi descritti non si sono manifestati in tutte le città turche in cui il ricorrente ha vissuto, lasciandogli la possibilità di stabilirsi altrove. Per quanto riguarda l’esecuzione dell’allontanamento, il Tribunale ha constatato che in Turchia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, come confermato dalla giurisprudenza costante, e che il ricorrente dispone di una rete familiare e di possibilità di cure mediche adeguate, rendendo l’allontanamento ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile ai sensi degli articoli 83 capoversi 2, 3 e 4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 della legge sulla procedura amministrativa (PA), e le spese processuali di CHF 750.– sono state poste a carico del ricorrente. La decisione è notevole per la rigorosa applicazione dei criteri di verosimiglianza e di sussidiarietà nella valutazione delle domande d’asilo, nonché per la conferma della giurisprudenza consolidata sulla situazione generale di sicurezza in Turchia.

Regesto

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 14 ottobre 2024

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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