Justizze.

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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunale amministrativo federale

Richiedente asilo iracheno con diagnosi di reazione acuta da stress e depressione media: non entrata nel merito della domanda e trasferimento in Romania confermati poiché assenza di carenze sistemiche e stato psichico non grave ai sensi dell'art. 3 CEDU (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Data
06.12.2021
Numero d'incarto
D-4608/2021
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 6 LAsi Art. 31a LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29 OAsi Art. 29a OAsi Art. 62 PA

Riassunto

Un cittadino iracheno ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il settembre 2021. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di non entrare nel merito della domanda e di trasferirlo in Romania, sulla base della rilevazione delle sue impronte digitali in quel Paese nel 2020 e dell’accettazione esplicita da parte delle autorità rumene della sua ripresa in carico ai sensi del regolamento Dublino III. Il richiedente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo che il suo precario stato psichico — caratterizzato da ideazioni suicidarie, ricovero psichiatrico dal 13 al 18 ottobre 2021 e diagnosi di reazione acuta da stress e depressione — renderebbe il trasferimento incompatibile con l’art. 3 CEDU e con il divieto di trattamenti inumani o degradanti. Ha inoltre contestato la mancata acquisizione di garanzie individuali da parte della SEM e l’assenza di un accertamento esaustivo del suo stato di salute. La controversia verteva quindi sulla legittimità della non entrata nel merito e del trasferimento verso la Romania, nonché sulla compatibilità di quest’ultimo con i diritti fondamentali.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione della SEM di non entrare nel merito della domanda d’asilo e di disporre il trasferimento del richiedente in Romania.

Il Tribunale ha ritenuto decisivo che le impronte digitali del ricorrente fossero state rilevate in Romania nel 2020, determinando la competenza di tale Stato ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. c del regolamento Dublino III, e che la Romania avesse espresso un’accettazione esplicita della ripresa in carico il 8 ottobre 2021, conformemente all’art. 23 par. 2 del medesimo regolamento. Ha altresì constatato che né il Tribunale stesso, né la Corte europea dei diritti dell’uomo, né la Corte di giustizia dell’Unione europea hanno mai riconosciuto carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Romania, rendendo pertanto infondata la pretesa di applicazione dell’art. 3 par. 2 del regolamento Dublino III. Riguardo allo stato di salute, il Tribunale ha osservato che al momento dell’adozione della decisione della SEM — avvenuta il 12 ottobre 2021 — il quadro clinico era sufficientemente chiaro: una sindrome ansioso-depressiva reattiva diagnosticata il 21 settembre 2021 e un’infezione virale febbrile del 10 ottobre 2021 non configuravano affezioni terminali né un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile delle condizioni di salute ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU (Paposhvili contro Belgio). Ha inoltre rilevato che il ricovero psichiatrico successivo alla notifica della decisione (13–18 ottobre 2021) e le diagnosi successive — reazione acuta da stress (F43.0), episodio depressivo di media gravità (F32.1) e disturbo post-traumatico da stress (F43.1) — erano stabilizzati al momento della decisione del Tribunale, consentendo un proseguimento ambulatoriale del trattamento, e che la suicidalità manifestata era stata valutata come reattiva alla decisione negativa, circostanza non ostativa all’esecuzione del trasferimento secondo la prassi consolidata del Tribunale e del Tribunale federale. Ha infine concluso che non vi erano indizi seri e concreti a sostegno della tesi che le autorità rumene avrebbero violato il divieto di respingimento o l’art. 3 CEDU, né che la SEM avesse violato il principio inquisitorio o abusato del suo potere discrezionale nell’applicazione della clausola di sovranità (art. 17 par. 1 regolamento Dublino III / art. 29a cpv. 3 OAsi 1).

I riferimenti normativi determinanti sono stati l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi per la non entrata nel merito, gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 LAsi e OAsi 1 per la procedura Dublino e l’art. 3 CEDU per la valutazione del rischio di trattamento inumano o degradante. Le spese processuali sono state esentate in considerazione dell’indigenza del ricorrente e della non manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA.

La decisione è nota per aver ribadito la rigorosa applicazione del principio della competenza unica stabilita dal regolamento Dublino III anche in presenza di patologie psichiche acute, purché non configuranti un rischio reale e individuale di violazione dell’art. 3 CEDU, e per aver confermato che la reattività psichica alla decisione negativa non costituisce di per sé un ostacolo all’allontanamento.

Regesto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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