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Justizze. Art. 29a OAsi

Tribunale amministrativo federale

Donna iraniana incinta allo stadio iniziale con problemi cardiaci e psichici lievi trasferita in Italia nell’ambito della procedura Dublino: non sussistono motivi umanitari per l’applicazione della clausola di sovranità (art. 29a cpv. 3 OAsi 1)

Data
22.05.2020
Numero d'incarto
D-2497/2020
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29a OAsi Art. 32 OAsi Art. 35 PA Art. 62 PA

Riassunto

Una cittadina iraniana ha presentato domanda d’asilo in Svizzera dopo essere entrata illegalmente con un documento contraffatto. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ritenuto competente l’Italia sulla base di un visto turistico regolarmente rilasciato dalle autorità italiane e ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo, ordinando il trasferimento della richiedente verso l’Italia ai sensi della procedura Dublino. La ricorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che il suo stato di salute — caratterizzato da una gravidanza in corso, problemi cardiaci, disturbi psichici e assunzione di farmaci — unito alla situazione di accoglienza in Italia aggravata dalla pandemia di Covid-19, renderebbe il trasferimento contrario all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustificherebbe l’applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari. Ha inoltre contestato l’insufficienza dell’accertamento medico effettuato dalla SEM e la mancanza di garanzie specifiche da parte delle autorità italiane.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione della SEM di non entrare nel merito della domanda d’asilo e di trasferire la ricorrente in Italia. Ha ritenuto che la competenza italiana derivi validamente dal visto turistico rilasciato il (…) con validità fino al (…), e che l’Italia sia divenuta responsabile per l’esame della domanda in forza dell’articolo 12 paragrafo 4 del Regolamento Dublino III, poiché non ha risposto entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 22 paragrafo 1. Ha constatato che la gravidanza della ricorrente è allo stadio iniziale, con decorso normale e termine fissato al (…), e che le sue problematiche cardiache — dispnee attribuite a un’asma bronchiale e ostruzione del setto atriale — e quelle psichiche — limitate a un’iniziale insicurezza legata alla gravidanza, paure notturne e difficoltà di sonno — sono stabilmente controllate con terapie già note e in corso da anni, senza che emergano patologie gravi o croniche tali da impedire il trasferimento. Ha rilevato che la SEM ha acquisito e valutato in modo esaustivo tutta la documentazione medica disponibile, compresi i verbali di visita cardiologica, ginecologica e generica, nonché i fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2), e che la comunicazione elettronica del (…) aprile 2020, pur criticata dalla ricorrente, non costituisce un errore di accertamento, essendo coerente con gli atti e non determinante per la decisione. Ha confermato che non sussistono carenze sistemiche nel sistema di asilo e accoglienza italiano, neppure dopo l’entrata in vigore del decreto Salvini, e che la situazione legata alla pandemia di Covid-19 è transitoria e non pregiudica la praticabilità del trasferimento. Ha concluso che la ricorrente non rientra nelle categorie di persone vulnerabili per le quali la giurisprudenza richiede garanzie scritte preliminari — famiglie con minori o persone affette da patologie gravi o croniche — e che non ha fornito indizi seri e concreti di una violazione dell’articolo 3 CEDU, dell’articolo 4 della CartaUE o dell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura in caso di trasferimento. Ha quindi ritenuto infondata la censura relativa alla clausola di sovranità di cui all’articolo 29a capoverso 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo, poiché la SEM ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo conforme alla legge, tenendo conto della situazione concreta della ricorrente e motivando adeguatamente la sua valutazione. Le spese processuali di CHF 750.– sono state poste a carico della ricorrente e la sua domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta. La decisione è definitiva, non essendo impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

Regesto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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