Justizze.

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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunale amministrativo federale

Richiedente asilo già registrato in Germania nel 2023: non entrata nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi confermata, clausola di sovranità esclusa (Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Data
03.10.2024
Numero d'incarto
F-6181/2024
Corte
Abteilung V (Asylrecht)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 31a LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDU Art. 29 OAsi Art. 3 RD Art. 16 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 23 RD Art. 24 RD Art. 29 RD

Riassunto

Un cittadino pakistano ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 6 settembre 2024. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di non entrare nel merito della sua domanda, poiché risultava già registrato in Germania il 5 gennaio 2023 e le autorità tedesche avevano accettato la sua ripresa in base al regolamento Dublino. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo che in Germania non avrebbe ricevuto cure mediche adeguate, che la sua domanda sarebbe stata trattata in modo scorretto e che la situazione politica rappresenterebbe un pericolo per lui a causa della crescente popolarità del partito Afd. Ha chiesto l’applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 RD III.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione della SEM di non entrare nel merito della domanda d’asilo.

Il ricorso è stato respinto perché il richiedente era già stato registrato in Germania il 5 gennaio 2023, come attestato dall’estratto EURODAC, e la Germania aveva riconosciuto formalmente la propria competenza ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III. Di conseguenza, la SEM ha correttamente applicato l’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi) per non entrare nel merito della domanda. Non sussistono fondati motivi per ritenere carenze sistemiche in Germania ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) o dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né vi è rischio di violazione del divieto di respingimento. Le argomentazioni del ricorrente relative alla crisi sanitaria tedesca e alla mancanza di cure adeguate sono state giudicate vaghe e prive di supporto concreto, in particolare in assenza di elementi probatori e considerando la nota capacità del sistema sanitario tedesco; pertanto, non è configurabile una violazione dell’art. 3 CEDU. Analogamente, le sue affermazioni sulla presunta scorrettezza della procedura d’asilo in Germania sono state ritenute mere ipotesi non validate da alcun elemento concreto, e non è possibile concludere che le autorità tedesche non siano disposte o in grado di tutelare la sua sicurezza, dato che egli non ha mai segnalato abusi subiti né da autorità tedesche né da soggetti affiliati all’Afd. Di conseguenza, l’applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III, concretizzata in diritto svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo, non è giustificata. Il ricorso è quindi manifestamente infondato e la decisione della SEM è pienamente motivata.

La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole. Le spese processuali ammontano a CHF 750.– e sono poste a carico del ricorrente.

La sentenza è definitiva e non impugnabile dinanzi al Tribunale federale, ai sensi dell’art. 83 lett. d cifra 1 della legge tributaria federale (LTF).

Regesto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.