Justizze.

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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunale amministrativo federale

Madre libanese e figlio minorenne italiano chiedono asilo in Svizzera: non entrata nel merito per competenza italiana Dublino e respingimento confermati (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Data
14.09.2023
Numero d'incarto
D-2173/2023
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LStrI Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 6a LAsi Art. 7 LAsi Art. 14 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 3 CDF Art. 8 CE Art. 3 CEDU Art. 4 CEDU Art. 8 CEDU Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 1a OAsi Art. 29 OAsi Art. 29a OAsi Art. 32 OAsi Art. 5 PA Art. 35 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 62 PA Art. 3 RD Art. 7 RD Art. 12 RD Art. 16 RD Art. 17 RD Art. 22 RD

Riassunto

Una cittadina libanese e suo figlio minorenne di nazionalità italiana hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera dopo aver attraversato la Grecia e aver ottenuto un visto turistico Schengen per l’Italia. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha deciso di non entrare nel merito della domanda della madre e di respingere quella del figlio, ordinando il loro allontanamento congiunto verso l’Italia sulla base del regolamento Dublino. I ricorrenti hanno impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contestando la competenza dell’Italia, invocando carenze sistemiche nel sistema d’asilo italiano, motivi umanitari, la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e l’insufficiente motivazione della decisione. Hanno altresì chiesto l’assistenza giudiziaria per l’esenzione dalle spese processuali.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Ha confermato che l’Italia è competente per la procedura d’asilo in virtù del visto Schengen rilasciato al figlio minorenne, come previsto dall’articolo 12 paragrafo 2 del regolamento Dublino III. Ha ritenuto infondata la tesi di carenze sistemiche in Italia, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui le difficoltà del sistema d’asilo italiano non configurano un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ha escluso che i problemi di salute della madre — disturbo alimentare, stanchezza cronica, lombalgia, tendinite e blefarite — fossero di gravità tale da rendere il trasferimento in Italia una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha constatato che la ricorrente non ha fornito prove concrete di una dipendenza tale da far valere il diritto al rispetto della vita familiare protetto dall’articolo 8 della CEDU, né ha dimostrato che il trasferimento in Italia pregiudicherebbe il suo rapporto con la figlia maggiorenne residente in Svizzera. Per quanto riguarda il figlio minorenne, ha confermato la presunzione legale di protezione in Italia, poiché il Consiglio federale l’ha inserita nella lista dei paesi sicuri ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 lettera a della legge sull’asilo, e ha rilevato che non sono stati presentati indizi concreti di persecuzione da parte di terzi in Libano capaci di capovolgere tale presunzione. Ha infine ritenuto che l’allontanamento congiunto verso l’Italia rispetti il principio dell’unità familiare e il benessere superiore del minore, come previsto dall’articolo 3 capoverso 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo. La violazione dell’obbligo di motivazione da parte della SEM è stata riconosciuta ma considerata sanata dallo scambio di scritti nel procedimento davanti al Tribunale. Le norme decisive sono l’articolo 31a capoverso 1 lettera b della legge sull’asilo per la non entrata nel merito, gli articoli 12 paragrafo 2 e 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino III per la competenza e la verifica delle carenze sistemiche, l’articolo 6a capoverso 2 lettera a della legge sull’asilo per la presunzione di protezione in Italia, e l’articolo 3 capoverso 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo per il benessere del minore. Il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, esentando i ricorrenti dal pagamento delle spese processuali, ma ha negato loro le spese ripetibili poiché erano assistiti da un rappresentante legale designato dalla SEM. La decisione è notevole per la conferma della giurisprudenza consolidata sulla compatibilità del sistema d’asilo italiano con gli obblighi internazionali e per l’applicazione rigorosa della presunzione di protezione nei confronti dei cittadini di paesi sicuri, anche quando si tratta di minori.

Regesto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.