Tribunale amministrativo federale
Richiedente asilo afghano minorenne respinto per inverosimiglianza delle dichiarazioni sui motivi di fuga: contraddizioni essenziali sull'accoltellamento e sul motivo dell'espatrio non giustificate dal disturbo post-traumatico da stress (art. 7 cpv. 1 LAsi)
- Data
- 09.04.2024
- Numero d'incarto
- D-4213/2022
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 14 LAsi Art. 29 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 32 OAsi Art. 5 PA Art. 48 PA Art. 52 PA Art. 62 PA
Riassunto
Un cittadino afghano minorenne ha presentato domanda d’asilo in Svizzera, dichiarando di essere stato minacciato e aggredito dai talebani e di aver subito violenze durante il viaggio. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda, ritenendo inverosimili i motivi d’asilo per gravi contraddizioni nelle dichiarazioni. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, oppure la restituzione degli atti per ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto l’assistenza giudiziaria.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute inverosimili ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, poiché contraddittorie su punti essenziali: in primo luogo, sulle circostanze dell’accoltellamento, con versioni divergenti riguardo al numero di aggressori, al luogo dell’aggressione (andando al lavoro vs. tornando a casa) e al contesto (richiesta di piazzare una bomba in officina vs. in moschea); in secondo luogo, sul fattore scatenante l’espatrio, con una prima versione che lo collegava all’accoltellamento e una seconda che lo faceva derivare da minacce dirette ai danni del padre. Il Tribunale ha rilevato che tali contraddizioni non possono essere giustificate dalla diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD), poiché i certificati medici non riportano alcun problema di memoria e il ricorrente non ha mai manifestato difficoltà nel ricordare o rispondere alle domande durante le audizioni. Inoltre, non emergono dagli atti indizi concreti che il ricorrente sia attualmente nel mirino dei talebani o che possa essere perseguitato per legame con il cognato, né che abbia un profilo di rischio specifico (art. 3 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza, la decisione della SEM che respinge la domanda d’asilo e pronuncia l’allontanamento è stata confermata (art. 106 cpv. 1 LAsi). La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, ma non sono state prelevate spese processuali in considerazione della minore età del ricorrente (art. 6 lett. b TS-TAF). La decisione è notevole per la rigorosa applicazione del criterio di verosimiglianza delle dichiarazioni in casi di minori non accompagnati, con particolare attenzione alla coerenza interna delle narrazioni e alla verifica empirica dei presunti effetti psicologici sulle capacità mnemoniche.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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