Tribunale amministrativo federale
Richiedente asilo pakistano convertito al cristianesimo in Svizzera: protezione internazionale negata perché la conversione non comporta rischio concreto di persecuzione in Pakistan (art. 3 cpv. 1 LAsi)
- Data
- 01.02.2021
- Numero d'incarto
- D-85/2021
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 6 LAsi Art. 8 LAsi Art. 14 LAsi Art. 33 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111a LAsi Art. 111c LAsi Art. 4 PA Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 62 PA
Riassunto
Un cittadino pakistano, già destinatario di una decisione definitiva di rigetto della domanda d’asilo e di ordine di allontanamento, ha presentato una nuova domanda d’asilo basata sulla sua conversione al cristianesimo avvenuta in Svizzera e sul battesimo ricevuto il 23 agosto 2020. Ha sostenuto che tale conversione lo esporrebbe, in caso di ritorno in Pakistan, a gravi rischi di persecuzione per blasfemia, anche a causa della condivisione del proprio percorso religioso sui social media e della conoscenza della famiglia. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la richiesta qualificandola come domanda multipla e confermando l’esecutività dell’allontanamento. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo, o in subordine l’ammissione provvisoria.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto verosimile la conversione al cristianesimo del ricorrente, ma ha constatato che essa non genera un timore fondato di persecuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi), poiché la pratica della fede cristiana è in linea di principio possibile in Pakistan e la conversione non è vietata. Ha osservato che non esiste una persecuzione collettiva dei cristiani nel paese e che la legge sulla blasfemia non è applicata in modo indiscriminato contro di loro. Ha accertato che le attività religiose del ricorrente si limitano alla partecipazione a culti domenicali e incontri all’interno di una ristretta comunità evangelica, senza proselitismo, ruoli dirigenziali o offese all’islam interpretabili come blasfemia. Ha rilevato che non vi sono prove che la sua conversione abbia avuto risonanza in Pakistan, neppure attraverso i social media o comunicazioni familiari, e che egli non intende svolgere attività religiose particolarmente visibili nel paese d’origine. Ha quindi confermato che la SEM ha correttamente respinto la domanda multipla e che l’allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, poiché il ricorrente non soddisfa le condizioni per l’astensione dall’allontanamento previste dagli articoli 14 capoverso 1 e 44 LAsi e non sussiste alcun rischio personale, concreto e serio di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o dell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura. Le spese processuali di CHF 750 sono state poste a carico del ricorrente. La decisione è notevole per la conferma della giurisprudenza consolidata secondo cui la semplice conversione religiosa in Svizzera non basta, di per sé, a dimostrare un timore fondato di persecuzione in Pakistan, salvo che non siano dimostrate circostanze concrete di esposizione individuale al rischio.
Regesto
Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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