Justizze.

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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunale amministrativo federale

Cittadino georgiano chiede asilo per licenziamento politico e minacce dell'ex cognato: Stato sicuro e mancanza di prove decisive (Art. 3 cpv. 1 LAsi)

Data
22.01.2020
Numero d'incarto
D-268/2020
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 83 LStrI Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 6a LAsi Art. 14 LAsi Art. 18 LAsi Art. 33 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111a LAsi Art. 83 LTF Art. 83 LStr Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 3 OAsi Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA

Riassunto

Un cittadino georgiano ha presentato domanda d’asilo in Svizzera, adducendo come motivi il licenziamento subito nel 2017 dall’amministrazione pubblica per le sue opinioni politiche critiche verso il governo, l’impossibilità di trovare nuovo lavoro a causa di una presunta lista nera, le minacce ripetute da parte dell’ex cognato e le condizioni mediche del nipote affetto da spina bifida. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento, ritenendo i motivi irrilevanti. Il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione e la concessione dell’asilo o, in subordine, l’ammissione provvisoria in Svizzera.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione della SEM che respinge la domanda d’asilo e ordina l’allontanamento del ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondati i motivi d’asilo addotti. Innanzitutto, il ricorrente è cittadino georgiano e la Georgia è stata designata dal Consiglio federale come Stato sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, con conseguente presunzione legale di assenza di persecuzioni e di efficace protezione statale. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio oggettivo per confutare questa presunzione: il suo licenziamento non è stato comprovato come atto persecutorio, poiché egli stesso ha dichiarato più volte di non conoscere il motivo del licenziamento, salvo poi attribuirlo alle proprie opinioni politiche; inoltre, la sua ricerca di un nuovo impiego è risultata estremamente limitata (meno di dieci tentativi in diversi anni), rendendo inverosimile che l’assenza di lavoro derivi da discriminazioni sistematiche. Per quanto riguarda le minacce dell’ex cognato, il ricorrente non ha mai sporto denuncia alle autorità georgiane né ha fornito indizi concreti che dimostrino che queste ultime rifiuterebbero di proteggerlo, nonostante la giurisprudenza consolidata riconosca in Georgia un sistema giudiziario accessibile e forze di sicurezza efficaci. La questione relativa alla spina bifida del nipote è stata esaminata separatamente nella procedura D-266/2020 e non costituisce un motivo d’asilo autonomo per il ricorrente. Infine, il ricorrente non ha invocato personali problemi di salute gravi e non emerge dagli atti alcuna necessità medica che ostacoli l’esecuzione dell’allontanamento, il quale risulta pertanto ammissibile, esigibile e possibile ai sensi degli artt. 83 cpv. 2, 3 e 4 LStrI.

La decisione poggia su numerose norme della legge sugli asili (LAsi), tra cui l’art. 3 cpv. 1 LAsi per la definizione di rifugiato, l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi per la designazione della Georgia come Stato sicuro, gli artt. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA per i motivi di ricorso ammissibili, nonché gli artt. 83 LStrI e 83 cpv. 1–4 LStrI per le condizioni dell’esecuzione dell’allontanamento. Sono altresì applicate norme della Convenzione di Ginevra, in particolare l’art. 1 e l’art. 33, per il principio di sussidiarietà della protezione internazionale e il divieto di respingimento. Le spese giudiziarie di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 63 cpv. 1 e 5 PA e 3 lett. b TS-TAF.

La decisione è notevole per la conferma rigorosa del principio secondo cui la designazione di uno Stato come sicuro comporta una presunzione legale di protezione statale contro persecuzioni da parte di terzi, presunzione che può essere superata solo da indizi concreti e specifici, non da mere asserzioni soggettive o timori generici.

Regesto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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