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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunale amministrativo federale

Rifiuto asilo e conferma allontanamento per cittadino srilankese nato in Svizzera: assenza persecuzione e salute stabile (Art. 3 LAsi)

Data
03.07.2024
Numero d'incarto
D-2808/2024
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi

Riassunto

Un cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, nato e cresciuto in Svizzera fino al 2014, presenta domanda d'asilo dopo essere rientrato volontariamente nel paese d'origine per dieci anni. Egli sostiene di aver subito discriminazioni sociali, emarginazione scolastica e violenze familiari in Sri Lanka a causa del suo accento svizzero e della sua formazione culturale occidentale, oltre a soffrire di depressione. La Segreteria di Stato della migrazione respinge la domanda d'asilo e ordina l'allontanamento, ritenendo che i fatti narrati non configurino una persecuzione rilevante e che l'esecuzione sia ammissibile ed esigibile. Il ricorrente impugna la decisione chiedendo l'annullamento, la concessione dell'asilo, l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, evidenziando il proprio fragile stato di salute psichica e il legame con la Svizzera.

Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso contro la decisione della SEM che ha negato l'asilo e ordinato l'allontanamento del ricorrente nello Sri Lanka. I giudici confermano che nei fatti esposti non sussistono elementi di persecuzione rilevante ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 e 2 della legge sull'asilo, poiché le difficoltà descritte derivano da problemi personali, familiari e dalla situazione economica generale del paese, non riconducibili a motivi di razza, religione o opinione politica. Inoltre, il ricorrente non ha esaurito le possibilità di protezione nazionale contro atti di terzi prima di fuggire in Svizzera.

Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, il Tribunale ritiene che non vi siano ostacoli sanitari insormontabili. Sebbene il ricorrente soffra di problemi psichici, la perizia medica del 10 febbraio 2024 attesta uno stato di salute stabile e la possibilità di accedere a cure mediche in Sri Lanka, come già avvenuto in passato. Non sussiste pertanto un rischio concreto di trattamento proibito ai sensi dell'articolo 3 CEDU. L'allontanamento è considerato ragionevolmente esigibile dato che l'interessato ha vissuto nello Sri Lanka per gli ultimi dieci anni, vi ha conseguito un diploma scolastico e dispone di una rete familiare locale, nonostante la nascita in Svizzera. La crisi economica e politica attuale nel paese colpisce l'intera popolazione e non giustifica di per sé il divieto di espulsione.

Le domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio sono respinte perché il ricorso appare manifestamente infondato e privo di probabilità di successo, conformemente all'articolo 102m capoverso 1 lettera a della legge sull'asilo e all'articolo 65 della legge sulla procedura amministrativa. Le spese processuali di 750 franchi sono poste interamente a carico del ricorrente in applicazione dell'articolo 63 capoverso 1 della legge sulla procedura amministrativa, data la sua completa soccombenza.

Regesto

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 aprile 2024

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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