Tribunale amministrativo federale
Ricorrente maggiorenne nega qualità di rifugiato: assenza persecuzione riflessa intensa e inapplicabilità asilo familiare (Art. 3 e 51 LAsi)
- Data
- 31.07.2026
- Numero d'incarto
- D-2376/2025
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 2 LAsi Art. 3 LAsi Art. 44 LAsi Art. 51 LAsi Art. 32 OAsi
Riassunto
Un cittadino turco di etnia curda, giunto in Svizzera con il padre attivista politico, ricorre contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione che gli ha negato lo status di rifugiato pur concedendo l'ammissione provvisoria. Il padre aveva ottenuto l'asilo e la protezione era stata estesa alla madre e ai fratelli minori, ma il ricorrente, divenuto maggiorenne dopo la presentazione della domanda, sostiene di essere vittima di persecuzione riflessa e pressione psichica insopportabile a causa delle attività politiche paterne e della propria appartenenza etnica. Egli lamenta una disparità di trattamento rispetto ai familiari minori e chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o, in alternativa, un riesame del caso basato sul rischio indiretto e sulle condizioni psicologiche.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando il diniego della qualità di rifugiato e l'allontanamento, ritenendo infondate le allegazioni relative alla persecuzione riflessa e all'applicazione dell'asilo familiare. I giudici constatano che le vessazioni subite dal ricorrente in Turchia sono state limitate a un arco temporale ristretto nel 2022 e non hanno raggiunto l'intensità sistematica necessaria per configurare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. A sostegno di questa valutazione, il Tribunale rileva che la madre e i fratelli rimasti in patria non hanno subito conseguenze rilevanti per due anni dopo la fuga del padre e del ricorrente stesso, e che quest'ultimo non possiede un profilo politico personale né precedenti penali che possano aumentare il rischio specifico al rientro.
Sul piano normativo, il Tribunale precisa che il ricorrente non può beneficiare dell'asilo derivato ex art. 51 cpv. 1 LAsi, poiché tale disposizione tutela esclusivamente i coniugi e i figli minorenni dei rifugiati; essendo egli maggiorenne al momento della decisione, la mancata concessione dello status non viola né la legge sull'asilo né l'art. 8 CEDU. Neanche la mera appartenenza all'etnia curda è considerata dirimente, dato che le discriminazioni generali subite da tale minoranza non raggiungono la soglia dei seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi. Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per il divieto di respingimento, viene confermato anche il provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 44 LAsi e dell'art. 32 cpv. 1 OAsi. Le spese processuali, sebbene poste a carico del ricorrente soccombente, non vengono prelevate in virtù della precedente concessione dell'assistenza giudiziaria.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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