Tribunale amministrativo federale
Rifugiato curdo turco: motivi pre-fuga inverosimili, attività politica Svizzera irrilevante; allontanamento annullato per domanda permesso dimora pendente (Art. 7 cpv. 1 LAsi)
- Data
- 29.08.2023
- Numero d'incarto
- D-2804/2020
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino turco di etnia curda e fede alevita ha chiesto asilo in Svizzera sostenendo di essere stato minacciato dai gendarmi turchi per rifiutarsi di diventare spia contro il PKK e di aver subito pressioni anche dai guerriglieri. Ha inoltre invocato la renitenza al servizio militare e, successivamente alla fuga, un intenso attivismo politico pro-PKK in Svizzera tramite social media e manifestazioni. La Segreteria di Stato della migrazione ha negato lo status di rifugiato e ordinato l'allontanamento. Il ricorrente ha impugnato la decisione chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, l'ammissione provvisoria, contestando la valutazione dei fatti e sollevando eccezioni formali sull'audizione. Durante il procedimento giudiziario è emerso che il ricorrente aveva sposato la madre del suo figlio nato in Svizzera e aveva depositato istanza di permesso di dimora presso l'autorità cantonale.
Il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso, confermando il diniego dello status di rifugiato ma annullando la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. Quanto ai motivi d'asilo pre-fuga, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni inverosimili ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge sull'asilo poiché contraddittorie e vaghe: il ricorrente ha fornito versioni discordanti sul numero di fermi da parte dei gendarmi (due nella prima audizione, quattro o cinque nella seconda) e sulle date della convocazione militare, senza giustificare tali discrepanze nonostante la firma sui verbali. Le violenze subite sono state descritte in modo generico e le pressioni dei guerriglieri, menzionate inizialmente, sono state omesse nell'audizione approfondita senza spiegazione.
Anche i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono stati giudicati insufficienti. Ai sensi dell'articolo 54 della legge sull'asilo, l'attivismo politico svolto in esilio deve esporre concretamente al rischio di persecuzione. Nel caso specifico, le foto delle manifestazioni e gli screenshot di Facebook mostravano una partecipazione marginale, con pochi like e nessun ruolo di spicco, né risultavano procedimenti penali avviati dalle autorità turche. Parimenti, la sola renitenza al servizio militare non costituisce motivo d'asilo ex articolo 3 capoverso 3 della legge sull'asilo, mancando prove di pene sproporzionate o discriminatorie legate all'etnia curda.
Tuttavia, l'allontanamento è stato annullato perché il ricorrente aveva depositato una domanda di permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente basata sul diritto al rispetto della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU. In presenza di tale istanza pendente, la competenza a decidere sull'allontanamento spetta all'autorità di polizia degli stranieri e non più alle autorità d'asilo. Non sono state riscosse spese processuali grazie all'assistenza giudiziaria concessa, ed è stata accordata un'indennità parziale di patrocinio pari a CHF 1'983.90, corrispondente alla metà del totale richiesto, data la vittoria parziale sul punto dell'allontanamento.
Regesto
Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 aprile 2020
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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