Estradizione in Italia per bancarotta fraudolenta: ammessi appello e doppia punibilità, respinta sospensione procedura (art. 2 e 35 AIMP)
- Data
- 03.09.2026
- Numero d'incarto
- RR.2026.97
- Corte
- CH_BSTG_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 2 AIMP Art. 37 AIMP Art. 8 CEDU Art. 165 CP Art. 166 CP
Riassunto
Un cittadino residente in Ticino dal 2014 con moglie e cinque figli, titolare di permesso C, è stato arrestato su ordine dell'Ufficio federale di giustizia per essere estradato in Italia al fine di scontare una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflitta dal Tribunale di Roma per bancarotta fraudolenta. L'interessato ha opposto resistenza all'estradizione semplificata e ha interposto ricorso contro la decisione di concessione dell'estradizione, sostenendo che la domanda fosse irricevibile poiché il suo appello in Italia era stato dichiarato inammissibile per motivi formali legati alla riforma Cartabia, in violazione dei principi del giusto processo e dell'articolo 2 della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Ha inoltre invocato l'articolo 37 della stessa legge e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermando che la sua estradizione avrebbe compromesso in modo sproporzionato la vita familiare radicata in Svizzera, e ha chiesto subordinatamente la sospensione della procedura in attesa di decisioni delle autorità italiane sull'esecuzione della pena.
La Corte dei reclami penali ha respinto integralmente il ricorso contro la decisione di estradizione. Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità basata sull'articolo 2 lettere a e d AIMP, il tribunale ha constatato che l'inammissibilità dell'appello italiano derivava dalla mancata presentazione di uno specifico mandato a impugnare richiesto dall'articolo 581 comma 1-quater c.p.p., norma vigente al momento del giudizio; non emergendo gravi violazioni dei diritti della difesa o dei principi CEDU, non sussistono ostacoli all'estradizione né condizioni per subordinarla alla garanzia di un nuovo processo. Relativamente all'opposizione fondata sull'articolo 37 capoverso 1 AIMP e sull'articolo 8 CEDU, la corte ha rilevato che l'Italia non aveva richiesto l'assunzione del perseguimento da parte della Svizzera e che le conseguenze familiari dell'estradizione, pur significative data la presenza di cinque figli e del permesso C, costituiscono un'ingerenza inevitabile e proporzionata rispetto allo ius puniendi dello Stato richiedente, senza circostanze eccezionali tali da renderla sproporzionata. Infine, sul piano della doppia punibilità, i fatti contestati corrispondono agli articoli 165 e 166 CP, soddisfacendo pienamente il requisito della punibilità anche secondo il diritto svizzero. La richiesta di sospensione della procedura è stata respinta in quanto questione di competenza esclusiva delle autorità estere.
Le spese processuali ammontano a CHF 3'000 e sono poste a carico del ricorrente, essendo coperte dall'anticipo già versato.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.