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Justizze. Art. 43 LPGA

Tribunale amministrativo federale

Frontaliera italiana con neuropatia atassica: istruttoria medica insufficiente, decisione annullata e rinvio per perizia pluridisciplinare (Art. 43 LPGA)

Data
02.12.2025
Numero d'incarto
C-3359/2025
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 43 LPGA Art. 29 LAI Art. 40 OAI Art. 69 OAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 40 PCF Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Una cittadina italiana residente all'estero, frontaliera in Svizzera dal 2003 come collaboratrice domestica part-time, ha presentato domanda di rendita AI dopo aver cessato l'attività lavorativa nell'aprile 2023 a causa di affezioni neurologiche, ortopediche e reumatologiche. L'Ufficio assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta constatando un grado di invalidità del 14%, basato esclusivamente sul parere del Servizio medico regionale (SMR) che non aveva visitato personalmente l'assicurata. La ricorrente ha prodotto referti specialistici di neurochirurgia, neurologia e ortopedia documentanti neuropatia atassica da mutazione canvas, sindrome di Charcot-Marie-Tooth, ernie discali, tendinopatie calcifiche delle spalle e depressione secondaria, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera e lamentando carenze istruttorie e violazione del diritto di essere sentito.

Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione del 10 aprile 2025 e rinvia gli atti all'UAIE per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. Il giudice rileva che l'autorità inferiore non ha correttamente acclarato lo stato di salute della ricorrente prima di emanare la decisione impugnata, essendosi limitata al parere del medico SMR che non aveva mai visitato personalmente l'assicurata e non era specialista nelle branche mediche rilevanti. Nonostante la documentazione agli atti includesse referti di neurochirurgo, neurologo e ortopedico risalenti a novembre 2023, dicembre 2023 e marzo 2024, nonché un certificato medico del maggio 2025 indicante peggioramento clinico con incontinenza urinaria, asma bronchiale, depressione secondaria e rachialgie invalidanti, l'amministrazione non ha disposto accertamenti specialistici né ha motivato convincentemente perché fossero superflui.

Alla luce del quadro valetudinario complesso caratterizzato da malattia rara e degenerativa, il Tribunale ritiene indispensabile una valutazione pluridisciplinare in ambito reumatologico/ortopedico, neurologico e psichiatrico, da effettuarsi in Svizzera, per determinare con il necessario grado di verosimiglianza preponderante la residua capacità lavorativa e l'incidenza delle diverse patologie anche nello svolgimento delle mansioni domestiche. Solo sulla base di tali accertamenti complementari l'amministrazione potrà statuire sul diritto alla rendita e sui provvedimenti professionali. La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione viene lasciata aperta, risultando superflua alla luce del rinvio per completamento istruttorio.

In applicazione dell'art. 43 LPGA, dell'art. 69 OAI e degli artt. 12, 13 e 19 PA in relazione all'art. 40 PCF, il rinvio all'autorità inferiore per accertamenti specialistici non ancora esperiti è giustificato e conforme alle garanzie procedurali. Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di CHF 800.- viene restituito alla ricorrente; le spese ripetibili sono fissate in CHF 2'000.- a carico dell'UAIE ai sensi dell'art. 64 PA combinato con l'art. 7 TS-TAF e l'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, essendo la parte reputata vincente anche in caso di rinvio per complemento istruttorio.

Regesto

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 10 aprile 2025).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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