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Justizze. Art. 17 LPGA

Tribunale amministrativo federale

Piastrellista italiano residente all'estero: miglioramento stato di salute accertato, grado invalidità 34% insufficiente per rendita, ricorso respinto (art. 17 LPGA)

Data
08.05.2017
Numero d'incarto
C-8135/2015
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 17 LPGA

Riassunto

Un cittadino italiano, piastrellista residente all'estero, ha ottenuto nel 2014 una rendita intera di invalidità svizzera a causa di gravi patologie al polso sinistro derivanti da infortunio. Successivamente, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha avviato una procedura di revisione basandosi su nuovi accertamenti medici, tra cui perizie oftalmologiche e reumatologiche, che attestavano un recupero funzionale. L'autorità ha quindi soppresso la rendita ritenendo che l'assicurato avesse recuperato una capacità lavorativa sufficiente. Il ricorrente ha contestato tale decisione producendo certificati dei medici curanti e sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute, chiedendo il mantenimento di almeno mezza rendita.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando la soppressione della rendita di invalidità. I giudici hanno accertato che, a partire da settembre 2014, lo stato di salute del ricorrente era sostanzialmente migliorato rispetto alla situazione precedente, come dimostrato dalle perizie specialistiche oftalmologica e reumatologica disposte dall'amministrazione. Tali referti hanno stabilito concordemente una capacità lavorativa residua del 50% nell'attività abituale di piastrellista e dell'80% in un'attività adeguata e leggera, escludendo lavori di precisione o pesanti.

Applicando il metodo del raffronto dei redditi ex art. 16 LPGA, il Tribunale ha ricalcolato il grado di invalidità utilizzando i dati statistici ISS 2012 indicizzati al 2015 e operando una deduzione del 20% per circostanze personali e professionali (età, bassa scolarizzazione, limitazioni funzionali), superiore a quella applicata dall'autorità inferiore. Nonostante questa correzione favorevole, il grado di invalidità risultante è pari al 34,07%, valore che non raggiunge la soglia minima del 40% prevista dall'art. 28 cpv. 2 LAI per il diritto a una rendita. Le certificazioni mediche prodotte dal ricorrente sono state ritenute prive di valore probatorio pieno rispetto alle perizie ufficiali, mentre il peggioramento clinico emerso solo nel 2016 è stato considerato irrilevante per la presente decisione e rimesso a futura procedura di revisione.

Le spese processuali di CHF 400 sono state poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo già versato. La decisione è rilevante poiché illustra l'applicazione rigorosa del principio del parallelismo dei redditi e delle deduzioni per fattori estranei all'invalidità nel calcolo del grado di invalidità per assicurati residenti all'estero, nonché la prevalenza delle perizie indipendenti sui certificati dei medici curanti nelle procedure di revisione.

Regesto

Revisione della rendita

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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