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Justizze. Art. 17 LPGA

Tribunale amministrativo federale

Assicurato residente all'estero perde rendita intera AI: grado d'invalidità del 35% insufficiente, GAP salariale sotto soglia (Art. 17 LPGA)

Data
29.07.2016
Numero d'incarto
C-3602/2014
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 17 LPGA

Riassunto

Un cittadino italiano residente all'estero percepiva una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 2011. A seguito di una revisione d'ufficio avviata nel 2013, l'autorità ha riscontrato una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguata e ha soppresso la rendita calcolando un grado d'invalidità del 35%. Il ricorrente ha contestato il mancato utilizzo del GAP salariale e l'insufficienza della riduzione giurisprudenziale applicata al reddito statistico, chiedendo il riconoscimento di una mezza rendita.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando la soppressione della rendita intera. La valutazione medica del Servizio medico regionale dell'8 luglio 2013, non contestata dal ricorrente, ha accertato una capacità lavorativa residua del 50% in attività sostitutiva adeguata a partire da tale data.

Nel calcolo del grado d'invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA, il Tribunale ha aggiornato i redditi al 2013, ottenendo un reddito da valido di CHF 45'969.55 e un reddito da invalido di CHF 29'854.05, risultante in un grado d'invalidità del 35%, insufficiente per una rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI. La censura relativa al GAP salariale è stata respinta poiché la differenza tra il salario percepito e quello statistico era solo del 4%, inferiore alla soglia minima del 5% richiesta dalla giurisprudenza per applicare il parallelismo dei redditi. Anche la richiesta di una maggiore riduzione giurisprudenziale è stata negata: in presenza di capacità lavorativa su tutta la giornata con rendimento ridotto, non si applicano ulteriori deduzioni per impossibilità di lavoro a tempo pieno; inoltre, anche ipotizzando una riduzione generosa del 10%, il grado d'invalidità sarebbe rimasto al 38%.

Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. Le spese processuali di CHF 400 sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA e dell'art. 3 lett. b TS-TAF, computate con l'anticipo versato. Non sono state assegnate spese ripetibili ai sensi dell'art. 64 PA combinato con l'art. 7 cpv. 1 e 3 TS-TAF.

Regesto

Diritto alla rendita

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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