Tribunale amministrativo federale
Frontaliere invalido: revisione rendita, reddito da valido incerto giustifica raffronto percentuale e ripristino mezza rendita (art. 16 LPGA)
- Data
- 08.05.2025
- Numero d'incarto
- C-3245/2023
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 28 LAI Art. 25 OAI Art. 88a OAI Art. 88bis OAI
Riassunto
Un cittadino polacco e italiano residente in Italia, frontaliero in Svizzera come cantiniere presso una casa vinicola, ha ottenuto una mezza rendita AI per leucemia mieloide cronica con incapacità lavorativa del 50%. L'assicurazione ha avviato una procedura di revisione rilevando un aumento retributivo dovuto a una promozione a supplente responsabile di produzione e proponendo la riduzione a un quarto di rendita. Il ricorrente ha contestato il calcolo sostenendo che parte dello stipendio fosse un salario sociale non computabile e chiedendo il mantenimento della mezza rendita.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso e ripristina il diritto alla mezza rendita d'invalidità dal 1° luglio 2023, annullando la decisione di riduzione.
La corte constata che lo stato di salute e l'incapacità lavorativa del 50% sono rimasti invariati. Sebbene il datore di lavoro abbia versato importi aggiuntivi oltre allo stipendio fisso, non è provato con la verosimiglianza preponderante che tali somme costituiscano un salario sociale ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 let. b OAI, poiché potrebbero derivare dalla maggiore responsabilità assunta o da gratifiche meritate. Tuttavia, il reddito da valido ipotetico di CHF 60'000 utilizzato dall'amministrazione risulta inadeguato rispetto all'evoluzione salariale reale e alle statistiche di settore, rischiando di penalizzare ingiustificatamente l'assicurato per aver ricevuto promozioni legate alle sue competenze. Di conseguenza, in assenza di dati certi per entrambi i redditi, si applica correttamente il raffronto percentuale dei redditi (Prozentvergleich) ex art. 16 LPGA, confermando il grado d'invalidità del 50% necessario per la mezza rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI.
Le spese processuali non vengono prelevate e l'anticipo di CHF 800 viene restituito; all'avvocato del ricorrente sono attribuiti CHF 2'800 a titolo di spese ripetibili.
La decisione chiarisce che, in sede di revisione, quando il reddito da valido non può essere determinato concretamente senza svantaggiare l'assicurato per miglioramenti professionali indipendenti dalla disabilità, il raffronto percentuale rimane lo strumento equo per tutelare il diritto alla rendita.
Regesto
Revisione della rendita
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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