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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunale amministrativo federale

Cittadino italiano residente in Italia chiede rendita AI: autorità ignora nuovo infortunio e interruzione invalidità, rinvio per accertamenti (art. 28 cpv. 1 LAI)

Data
01.07.2020
Numero d'incarto
C-6519/2018
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 29 LAVS Art. 28 LAI Art. 36 LAI Art. 14 TS-TAF

Riassunto

Un cittadino italiano nato nel 1991, residente in Italia, ha lavorato come operaio gruista in Svizzera con periodi discontinui tra il 2013 e il 2015, subendo un infortunio sul lavoro al ginocchio e al polso destro il 19 luglio 2013 e un secondo infortunio al polso sinistro il 20 novembre 2015. Dopo una prima domanda di rendita respinta nel 2015 per mancato raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, il ricorrente ha presentato una nuova richiesta nel 2018 basandosi su un peggioramento delle condizioni di salute e sui nuovi eventi traumatici. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda ritenendo che i disturbi attuali fossero solo un aggravamento della patologia originaria del 2013, senza considerare il secondo infortunio né la ripresa lavorativa intercorsa.

Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione dell'UAIE e rinvia gli atti per il completamento dell'istruttoria e una nuova decisione. La corte rileva che l'autorità inferiore ha violato il diritto federale limitando l'esame esclusivamente al polso destro e ignorando completamente il nuovo infortunio professionale del 20 novembre 2015 al polso sinistro, che aveva giustificato un intervento chirurgico e una totale inabilità lavorativa fino al settembre 2016. Tale evento costituisce di principio un nuovo evento assicurato autonomo rispetto a quello del 2013, imponendo una verifica specifica dei requisiti assicurativi al momento della sua occorrenza.

Inoltre, anche limitandosi all'affezione del polso destro, la giurisprudenza recente stabilisce che un'unica causa d'invalidità può fondare molteplici eventi assicurati se vi sono interruzioni notevoli. Nel caso concreto, il ricorrente ha ripreso un'attività lavorativa a tempo pieno dal 1° novembre 2014 fino al nuovo infortunio del novembre 2015; questa piena capacità lavorativa sfruttata per oltre un anno configura un'interruzione notevole dell'invalidità precedente. Di conseguenza, le complicazioni successive rappresentano un nuovo evento assicurato indipendente, indipendentemente dalla loro origine causale rispetto al trauma del 2013.

Dagli atti emerge inoltre che al momento del secondo infortunio il ricorrente aveva verosimilmente maturato un periodo di contribuzione in Svizzera superiore a un anno, sommando i periodi lavorativi del 2013, 2014 e 2015, oltre a precedenti attività in Italia rilevanti ai fini del coordinamento europeo. L'autorità dovrà quindi completare l'accertamento dei periodi contributivi svizzeri e italiani e, qualora i requisiti temporali risultassero soddisfatti, procedere agli accertamenti medici specialistici necessari per valutare lo stato di salute attuale e la residua capacità lavorativa, eventualmente tramite perizia ortopedico-reumatologica. Non vengono prelevate spese processuali e l'UAIE è condannata a rifondere al ricorrente CHF 2'800 a titolo di spese ripetibili.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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