Assicurato gerente società senza diploma: livello RSS 2 corretto, esclusa applicazione analogica art. 26bis cpv. 3 OAI, rendita 25% (Art. 18 LAINF; Art. 16 LPGA)
- Data
- 06.08.2026
- Numero d'incarto
- 8C_188/2026
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Allianz Suisse SA impugna la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino che aveva riconosciuto a un assicurato, nato nel 1967 e gerente unico di due piccole società commerciali con diploma di licenza media, una rendita d'invalidità del 33% a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro occorso il 6 marzo 2020. L'assicuratrice contesta la classificazione dell'assicurato al livello di competenza 2 delle tabelle salariali RSS e l'applicazione per analogia dell'articolo 26bis capoverso 3 OAI per ridurre il reddito da invalido, sostenendo che le mansioni svolte giustificherebbero il livello 3 e che tale norma non sarebbe trasponibile all'assicurazione infortuni.
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso di Allianz Suisse SA e riforma la sentenza impugnata riconoscendo all'assicurato una rendita d'invalidità del 25% anziché del 33%, confermando tuttavia la classificazione al livello di competenza 2 delle tabelle RSS.
I giudici federali ritengono che la Corte cantonale abbia correttamente valutato il livello di competenza 2, poiché l'assicurato, pur essendo gerente e socio di due società, operava in realtà economiche modeste con pochi dipendenti e disponeva unicamente di un diploma di licenza media senza formazione superiore pertinente. L'esperienza pluriennale maturata in contesti aziendali limitati non giustifica da sola una classificazione al livello 3, che richiede competenze specifiche certificate o mansioni complesse non riscontrate nel caso concreto. Di conseguenza, il reddito da invalido determinato sulla base del livello 2 ammonta a fr. 66'378.09.
Tuttavia, il Tribunale federale stabilisce che l'articolo 26bis capoverso 3 OAI, volto a correggere i redditi da raffronto nelle tabelle RSS, non è applicabile per analogia nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAINF e gli articoli 8 e 16 LPGA. Pertanto, la riduzione del 10% operata dalla Corte cantonale sul reddito da invalido viene annullata. Confrontando il reddito da valido incontestato di fr. 88'741.95 con il reddito da invalido rettificato di fr. 66'378.09, emerge una perdita di guadagno del 25%, sufficiente per fondare il diritto alla rendita ma inferiore alla percentuale inizialmente riconosciuta.
Le spese giudiziarie federali di fr. 800 vengono ripartite tra le parti, con fr. 600 a carico dell'assicuratrice e fr. 200 a carico dell'assicurato. All'assicuratrice, sebbene parzialmente vincente, non vengono accordate spese ripetibili, mentre è tenuta a versare all'opponente un'indennità ridotta di fr. 2'250. La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino per nuova decisione sulle spese della procedura precedente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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