Justizze.

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Justizze. Art. 29 LPGA

Tribunale amministrativo federale

Cittadino italiano residente in Italia chiede riqualifica professionale come tecnico di cantiere dopo infortunio: incapacità al guadagno inferiore al 20%, misura non dovuta (art. 17 LAI)

Data
15.02.2021
Numero d'incarto
C-2258/2019
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 29 LPGA Art. 4 LAI Art. 8 LAI

Riassunto

Un cittadino italiano, residente in Italia e assicurato all’assicurazione svizzera per l’invalidità, ha subito un infortunio professionale nel luglio 2016 mentre lavorava in Svizzera come muratore. Ha richiesto una riqualifica professionale come tecnico di cantiere, sostenendo di non poter più esercitare la sua precedente attività e di avere un’incapacità al guadagno di almeno il 20% anche in attività sostitutive. L’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda, ritenendo che il ricorrente fosse abile al 100% in attività sostitutive semplici e ripetitive e che il suo grado d’invalidità fosse inferiore alla soglia del 20% necessaria per ottenere una riformazione professionale. Il ricorrente ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, contestando sia la valutazione medica della sua capacità lavorativa sia la mancata applicazione di una riduzione giurisprudenziale al reddito da invalido.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’UAIE. Ha ritenuto che, sulla base della perizia pluridisciplinare del Servizio accertamento medico (SAM) del 26 aprile 2018 e del suo complemento del 20 dicembre 2018, nonché delle valutazioni successive del medico SMR, il ricorrente è abile al lavoro al 80% (con riduzione del rendimento del 20%) nell’attività di muratore dal 21 marzo 2018 e al 100% in attività sostitutive confacenti allo stato di salute dal 1° settembre 2017. Il confronto tra il reddito da valido di fr. 72'087.25 e il reddito da invalido di fr. 67'070.15 ha portato a un grado d’invalidità del 7%, ampiamente inferiore alla soglia giurisprudenziale del 20% richiesta per il diritto a una riformazione professionale ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LAI. Il Tribunale ha altresì rifiutato la richiesta di una riduzione giurisprudenziale, osservando che l’attività sostitutiva può essere esercitata a tempo pieno, che le mansioni proposte (operaio di linea, cameriere, addetto alla sicurezza, magazziniere) sono semplici e ripetitive e non richiedono formazione specifica, e che la lunga assenza dal lavoro non giustifica di per sé una deduzione. Ha infine rilevato che il ricorrente non ha dimostrato che la sola attività sostitutiva ragionevolmente esigibile sia quella di tecnico di cantiere, né che tale formazione sia necessaria per realizzare un guadagno equivalente a quello precedente, né che la sua invalidità sia tale da rendere indispensabile una formazione di livello superiore per ottimizzare la sua residua capacità lavorativa, come richiesto dalla giurisprudenza sul diritto alla migliore misura possibile (art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 LAI). Le spese processuali di fr. 800.- sono state poste a carico del ricorrente. La decisione è notevole perché conferma l’applicazione rigorosa della soglia del 20% per la riformazione professionale e chiarisce i limiti della riduzione giurisprudenziale quando sono disponibili attività sostitutive semplici e accessibili senza ulteriore formazione.

Regesto

Provvedimenti d'integrazione

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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