Rendita invalidità infortunio: inapplicabile analogia art. 26bis cpv. 3 OAI, ricorso accolto (art. 18 cpv. 1 LAINF)
- Data
- 06.08.2026
- Numero d'incarto
- 8C_153/2026
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un meccanico titolare di ditta, nato nel 1979, subisce un infortunio sul lavoro il 24 gennaio 2024 riportando fratture al radio sinistro e capitello radiale destro. L'INSAI rifiuta la rendita d'invalidità per discapito economico insufficiente. Il Tribunale delle assicurazioni ticinese accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo una rendita del 14% mediante applicazione analogica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI per ridurre il reddito da invalido. L'INSAI impugna la sentenza cantonale chiedendo conferma della propria decisione di diniego.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'INSAI, annulla la sentenza cantonale e conferma la decisione su opposizione del 16 settembre 2025 che aveva negato la rendita d'invalidità.
La Corte rileva che, secondo la recente giurisprudenza consolidata nella sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, gli articoli 26 e 26bis capoverso 3 OAI volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS non sono applicabili per analogia nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Di conseguenza, la riduzione del reddito da invalido operata dal giudice cantonale sulla base di tale norma non può essere mantenuta. Il raffronto dei redditi proposto dall'assicuratore, che non prevede alcuna deduzione sociale, viene confermato, escludendo così il diritto alla rendita d'invalidità ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 LAINF e degli articoli 8 e 16 LPGA.
La censura costituzionale sollevata dall'opponente nella risposta al ricorso, pur ammissibile in linea di principio, non supera l'esame di merito poiché non rispetta l'onere di motivazione accresciuto previsto dall'articolo 106 capoverso 2 LTF per le censure presentate tardivamente. Inoltre, le differenze strutturali tra assicurazione invalidità e assicurazione infortuni giustificano un trattamento differenziato nel calcolo del grado d'invalidità.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente soccombente. La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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