Tribunale amministrativo federale
Ricorso contro rigetto rendita invalidità: nuovi referti suggeriscono peggioramento, rinvio per accertamenti medici (art. 43 LPGA)
- Data
- 23.01.2025
- Numero d'incarto
- C-2034/2024
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino italiano residente in Italia, camionista assicurato AVS/AI svizzera dal 2014 al 2015, ha presentato il 16 febbraio 2023 una nuova domanda di rendita AI all'Ufficio assicurazione invalidità per assicurati residenti all'estero (UAIE). L'UAIE ha respinto la domanda il 12 marzo 2024 ritenendo il grado di invalidità insufficiente (25,28% o 32,75%) sulla base di accertamenti medici precedenti. Il ricorrente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale producendo ulteriori referti medici datati luglio 2024 che attestano diagnosi di depressione maggiore ricorrente, denervazione parziale muscolare, sindrome ansioso-depressiva reattiva e protrusioni discali multiple. L'autorità inferiore, nella propria duplica, ha proposto l'accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti per completare l'istruttoria medica.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione del 12 marzo 2024 e rinvia gli atti all'UAIE per il completamento dell'istruttoria e una nuova decisione.
La decisione si fonda sul fatto che i referti medici prodotti dal ricorrente nel corso del procedimento di ricorso, datati 2 e 3 luglio 2024, rendono plausibile un aggravamento dello stato di salute rispetto alle precedenti perizie, in particolare negli ambiti neurologico, ortopedico e psichiatrico. Tali documenti includono diagnosi di depressione maggiore ricorrente di grado medio-grave, segni di denervazione parziale del gastrocnemio mediale destro e sofferenza neurogena cronica bilaterale agli arti inferiori, sindrome ansioso-depressiva reattiva con somatizzazioni, nonché protrusioni discali cervicali, dorsali e lombari con ernia discale paramediana foraminale destra. Il medico dell'UAIE ha confermato la plausibilità del peggioramento ma ha rilevato l'impossibilità di determinarne con precisione le conseguenze sulla capacità lavorativa residua senza ulteriori accertamenti. Poiché non può essere escluso che tale evoluzione sfavorevole fosse già intervenuta prima dell'emissione della decisione impugnata, gli atti risultano incompleti ai sensi dell'art. 43 LPGA e dell'art. 69 OAI, impedendo al Tribunale di statuire direttamente sul merito. Si rende pertanto necessaria una valutazione pluridisciplinare aggiornata in Svizzera, comprendente medicina interna generale, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, neurologia e neuropsicologia, per verificare l'effetto congiunto delle patologie sulla capacità lavorativa. Il rinvio è giustificato anche dalle garanzie procedurali ex art. 49 lett. b PA, poiché gli accertamenti specialistici avrebbero dovuto essere effettuati prima dell'emanazione della decisione litigiosa. Non vengono prelevate spese processuali e la domanda di assistenza giudiziaria diviene priva di oggetto; non sono assegnate spese ripetibili in assenza di rappresentanza professionale e di spese indispensabili elevate.
La decisione è notevole perché conferma la possibilità di rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruttoria quando emergono nuovi elementi medici che suggeriscono un peggioramento dello stato di salute non ancora quantificato, anche se tali elementi sono stati prodotti solo in sede di ricorso, purché il peggioramento possa essere retrodatato al periodo rilevante per la decisione impugnata.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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