Tribunale amministrativo federale
Moglie separata ricorre contro soppressione rendita AI marito: legittimazione negata, rifiuto perizia giustifica revoca (art. 43 cpv. 3 LPGA)
- Data
- 15.01.2026
- Numero d'incarto
- C-1953/2023
- Corte
- CH_BVGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
La ricorrente A._______, coniuge separata di fatto dall'assicurato C._______ residente in Italia, impugna la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) che ha soppresso la mezza rendita d'invalidità del marito a decorrere dal 1° marzo 2023. La prestazione veniva versata direttamente alla ricorrente in esecuzione di provvedimenti cautelari pretorili del 2014 a titolo di contributo di mantenimento. L'assicurato aveva rifiutato reiteratamente di sottoporsi a una perizia pluridisciplinare in Svizzera ordinata nell'ambito di una procedura di revisione avviata nel 2014, contestando le patologie psichiatriche e dichiarandosi abile al lavoro. La ricorrente sostiene di avere un interesse degno di protezione poiché la soppressione della rendita intacca il suo minimo esistenziale e le future aspettative pensionistiche AVS, lamentando inoltre di non essere stata informata della procedura di revisione.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando la soppressione della mezza rendita d'invalidità. In via preliminare, pur lasciando aperta la questione della legittimazione a ricorrere basata sulle future ripercussioni sulla rendita AVS della ricorrente ai sensi dell'art. 59 LPGA, il giudice rileva che l'interesse economico attuale della ricorrente deriva esclusivamente da un credito alimentare civile regolato da provvedimenti cautelari pretorili. Tale interesse non presenta un nesso sufficientemente stretto e diretto con l'oggetto della controversia assicurativa, essendo la ricorrente parificabile a una creditrice ordinaria priva di legittimazione a far valere autonomamente il diritto alle prestazioni per conto dell'assicurato.
Nel merito, la soppressione della rendita è giustificata dal comportamento colpevole dell'assicurato che ha impedito l'accertamento dei fatti essenziali. Nonostante i ripetuti solleciti scritti e le diffide munite di comminatoria ex art. 43 cpv. 3 LPGA, l'assicurato ha rifiutato ostinatamente di presentarsi alla perizia pluridisciplinare del 28 novembre 2022, dichiarando di godere di ottima salute e minacciando denunce. Questo rifiuto ingiustificato ha reso impossibile verificare sia un eventuale peggioramento delle condizioni fisiche sia un possibile miglioramento o guarigione dalle patologie psichiatriche precedentemente diagnosticate. Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LPGA e dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, l'onere della prova si è invertito a sfavore dell'assicurato, il quale non ha fornito alcuna prova contraria. Poiché l'assicurato non ha mai offerto collaborazione nemmeno dopo la decisione impugnata, la sanzione della soppressione definitiva della rendita è proporzionata e corretta.
Infine, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente. Stante la documentazione prodotta che attesta la percezione di prestazioni assistenziali, sussiste una situazione di indigenza manifesta che dispensa la ricorrente dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA, nonostante la soccombenza nel merito.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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