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Justizze. Art. 22 LAINF

Tribunale federale

Ricorso contro riduzione della rendita d'invalidità da infortunio: revisione negata perché l'assicurato si è assuefatto alla menomazione visiva (Art. 22 LAINF)

Data
04.10.2018
Numero d'incarto
8C_443/2017
Corte
I Corte di diritto sociale
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 16 LPGA Art. 43 LPGA Art. 71 LTF Art. 97 LTF Art. 17 PC Art. 22 LAINF Art. 602 CC

Riassunto

I familiari di un muratore deceduto, che aveva subito un infortunio sul lavoro con lesione all'occhio destro nel 2012, hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la conferma cantonale della riduzione della sua rendita d'invalidità dal 30% al 17% a partire dal 1° ottobre 2016. Contestavano la mancata revisione della rendita, sostenendo che l'INSAI avrebbe dovuto effettuare una nuova perizia medica esterna anziché basarsi su pareri medici interni. Il Tribunale federale ha esaminato se la riduzione fosse giustificata e se la procedura di revisione fosse stata correttamente condotta.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la comunione ereditaria costituita dalla vedova e dal figlio dell’assicurato deceduto potesse proseguire il procedimento, ma che la domanda di revisione fosse infondata. La riduzione della rendita d’invalidità al 17% era giustificata perché, secondo i referti medici del 17 ottobre 2016 dei Dres. med. H.________ e I.________, l’assicurato si era assuefatto alla menomazione visiva, come già previsto dal referto del Dr. med. E.________ del 11 luglio 2013; il referto del Dr. med. G.________ del 21 luglio 2016, che confermava l’assenza di cambiamenti dopo tre anni dall’infortunio, non sollevava alcun dubbio sulla validità di tali valutazioni. Pertanto, non sussistevano i presupposti per una revisione ai sensi dell’art. 22 LAINF, né vi era stata violazione dell’obbligo di accertamento dell’INSAI secondo l’art. 43 LPGA, poiché i pareri medici interni erano sufficienti e affidabili. L’art. 16 LPGA è stato applicato per stabilire che la capacità lavorativa residua, tenendo conto dell’assuefazione, giustificava il grado di invalidità del 17%. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono state poste a carico dei ricorrenti. La decisione conferma il rigoroso standard di prova richiesto per la revisione della rendita d’invalidità e chiarisce che l’assuefazione consolidata nel tempo esclude la necessità di ulteriori accertamenti medici.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.