Tribunale amministrativo federale
Rinnovo permesso B UE/AELS: ricorrente mantiene status lavoratrice nonostante debiti, divieto d'ingresso ingiustificato (art. 4 ALC)
- Data
- 04.09.2025
- Numero d'incarto
- F-308/2021
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Una cittadina portoghese residente in Ticino dal 1999, sposata con uno svizzero fino al 2014 e convivente con un cittadino spagnolo titolare di permesso C da oltre dieci anni, ha richiesto il rinnovo del proprio permesso di dimora B UE/AELS. La Segreteria di Stato della migrazione ha rifiutato l'approvazione del rinnovo adducendo una delicata situazione debitoria personale e del convivente, nonché un'attività lavorativa marginale e insufficiente al sostentamento, configurando la presenza della straniera come potenziale minaccia all'ordine pubblico. La ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale sostenendo di possedere i requisiti di lavoratrice ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e che i debiti privati non giustificano restrizioni alla libera circolazione, evidenziando inoltre la stabilità familiare e il sostegno economico garantito dal convivente.
Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso, annulla la decisione della Segreteria di Stato della migrazione e approva il rinnovo del permesso di dimora B UE/AELS della ricorrente.
La corte stabilisce che la ricorrente possiede lo status di lavoratrice ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), avendo esercitato attività reali ed effettive tra il 2004 e il 2006 con redditi non meramente simbolici, e avendo successivamente recuperato tale status nel periodo 2019-2025 grazie a un reddito netto annuo di circa 24'000 franchi e al sostegno finanziario stabile del convivente, che percepisce 170'000 franchi netti annui e ha estinto i propri debiti. Il rifiuto basato sulla situazione debitoria privata viene ritenuto illegittimo poiché, secondo giurisprudenza consolidata, i debiti privati non costituiscono di per sé una minaccia attuale e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica ex art. 5 par. 1 allegato I ALCP, limitandosi a dimostrare un'incapacità finanziaria senza configurare un pericolo sociale. Di conseguenza, sussistendo il diritto di soggiorno derivante dallo status di lavoratrice, le norme interne sugli stranieri e l'art. 8 CEDU non trovano applicazione autonoma.
La decisione viene annullata ai sensi dell'art. 49 lett. a PA per violazione dell'art. 4 ALC. Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo versato viene restituito; alla ricorrente viene inoltre attribuita un'indennità per spese ripetibili di 1'500 franchi a carico della SEM.
Regesto
Casi personali particolarmente gravi | Casi personali particolarmente gravi; decisione della SEM del 14 dicembre 2020
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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