Justizze.

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Justizze. Art. 11 LPAmb

Tribunale amministrativo federale

Ricorrenti contestano la qualifica di modifica sostanziale del terzo binario ferroviario a Bellinzona e chiedono pareti antirumore più alte: decisione respinge le censure sulla base dell'affidabilità dei modelli di calcolo e della protezione del paesaggio (art. 11 cpv. 1 LPAmb)

Data
12.02.2026
Numero d'incarto
A-1248/2024
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 48 LTF Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 116 LEspr Art. 1 LPAmb Art. 11 LPAmb Art. 13 LPAmb Art. 14 LPAmb Art. 15 LPAmb Art. 16 LPAmb Art. 18 LPAmb Art. 25 LPAmb Art. 42 LPAmb Art. 2 LPN Art. 3 LPN Art. 4 LPN Art. 6 LPN Art. 7 LPN Art. 24 LPN Art. 24h LPN Art. 1 LRFF Art. 6 LRFF Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 8 LTAlp Art. 8bis LTAlp Art. 2 OIF Art. 7 OIF Art. 8 OIF Art. 10 OIF Art. 11 OIF Art. 13 OIF Art. 14 OIF Art. 37 OIF Art. 37a OIF Art. 43 OIF Art. 47 OIF Art. 10 OISOS Art. 1 ORFF Art. 4 ORFF Art. 5 PA Art. 11 PA Art. 12 PA Art. 19 PA Art. 35 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 52 PA Art. 58 PA Art. 62 PA Art. 39 PCF Art. 41 PCF Art. 17 vORFF Art. 18 vORFF

Riassunto

Diversi proprietari di fondi nei pressi della linea ferroviaria tra Bellinzona e Giubiasco hanno impugnato la decisione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) che ha approvato i piani per il progetto di ampliamento comprendente un terzo binario, una nuova fermata e un sottopasso pedonale. I ricorrenti hanno contestato la qualifica di modifica sostanziale dell'impianto, richiesto misurazioni fisiche del rumore per verificare i modelli di calcolo utilizzati, lamentato un diniego di giustizia, chiesto pareti antirumore più alte e messo in dubbio la necessità del progetto e del sottopasso Von Mentlen. Hanno inoltre sollevato critiche sulle misure di protezione durante il cantiere, sulle vibrazioni, sui raggi non ionizzanti e sul monitoraggio delle polveri fini.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto integralmente i ricorsi. Ha ritenuto che la qualifica di modifica sostanziale dell'impianto ferroviario, operata dall'UFT e confermata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), fosse corretta ai sensi degli articoli 11 cpv. 1 e seguenti della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), poiché l'aumento previsto del livello di rumore non superava la soglia di 6 dB(A) stabilita dalla Direttiva UFT per qualificare un ampliamento come preponderante. Il Tribunale ha respinto le richieste di misurazioni fisiche per calibrare il modello EPLAN 2015, poiché tale modello rappresenta lo stato di riferimento giuridico fissato dal piano di emissione 2015 e non lo stato fattuale attuale, e perché i dati di base necessari per la calibrazione non sono più disponibili. Ha altresì ritenuto che il modello ZEB 2025 fosse affidabile, essendo i suoi dati di base integralmente documentati nell'allegato 5.2-4 del Rapporto di impatto ambientale (RIA) e avendo l'UFAM verificato i suoi risultati con il modello sonRAIL, ritenuto lo stato più recente della tecnica. Per quanto riguarda le pareti antirumore, il Tribunale ha confermato che l'innalzamento richiesto era incompatibile con la protezione del paesaggio, in quanto l'Ufficio federale della cultura (UFC), autorità specializzata, aveva espresso ripetutamente la necessità di mantenere le pareti al minimo indispensabile per preservare la visibilità tra le chiese di Santa Maria delle Grazie e San Biagio e per salvaguardare la qualità spaziale e storico-architettonica dell'insediamento iscritto nell'inventario ISOS. La concessione di facilitazioni per alcuni fondi è stata ritenuta proporzionata, sulla base del calcolo dell'Indice di sostenibilità economica (ISE) effettuato dalle FFS e confermato dall'UFAM, che dimostrava che una parete più alta avrebbe comportato costi sproporzionati rispetto al beneficio acustico ottenuto. Infine, il Tribunale ha ritenuto sanata ogni eventuale violazione del diritto di essere sentiti grazie al sopralluogo in contradittorio da esso effettuato il 9 aprile 2025, nel quale le parti hanno potuto esprimersi liberamente su tutti i punti controversi. Le spese processuali sono state ripartite in parte a carico dei ricorrenti e in parte a carico delle Ferrovie federali svizzere (FFS), mentre non è stata riconosciuta alcuna indennità per le spese ripetibili. La decisione è notevole per la sua rigorosa applicazione del principio di certezza del diritto nella valutazione del rumore, stabilendo che lo stato di riferimento giuridico non può essere modificato in funzione di miglioramenti tecnologici esterni al progetto, e per la conferma del ruolo centrale delle autorità specializzate (UFAM e UFC) nella ponderazione degli interessi contrastanti tra protezione acustica e tutela del paesaggio.

Regesto

Infrastruttura ferroviaria

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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