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Justizze. Art. 16 LAINF

Tribunale federale

Indennità giornaliera LAINF: assicuratore non indica attività esigibili concrete, violazione diritto di essere sentito, rinvio per nuova decisione (art. 16 cpv. 1 LAINF)

Data
11.07.2019
Numero d'incarto
8C_702/2018
Corte
I Corte di diritto sociale
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 6 LPGA Art. 29 Cost Art. 16 LAINF Art. 19 LAINF

Riassunto

Un impiegato frontaliero italiano subisce un infortunio al ginocchio sinistro sul luogo di lavoro nel febbraio 2013. L'assicuratore riconosce inizialmente le prestazioni ma sospende le indennità giornaliere dal giugno 2014, ritenendo l'assicurato abile al lavoro in un'attività alternativa senza specificare quale. Dopo intervento chirurgico e fisioterapia, lo stato di salute si stabilizza solo nel gennaio 2017. L'assicurato ricorre chiedendo il riconoscimento ininterrotto delle indennità giornaliere fino all'ottobre 2016 e una rendita d'invalidità successiva. La corte cantonale accoglie parzialmente il ricorso limitando le indennità fino all'agosto 2014. L'assicurato impugna la sentenza davanti al Tribunale federale sostenendo che non gli fu mai indicato concretamente quale lavoro fosse esigibile e che la stabilizzazione avvenne solo dopo l'intervento.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso e rinvia la causa all'assicuratore per nuova decisione, annullando il giudizio cantonale e la decisione su opposizione nella parte relativa alle indennità giornaliere.

La corte rileva che al momento della sospensione delle indennità giornaliere il 1° giugno 2014 non sussisteva la condizione necessaria di uno stato di salute stabilizzato, poiché la stabilizzazione clinica fu raggiunta solo dopo l'intervento di protesi monocompartimentale e il ciclo di fisioterapia conclusosi il 30 gennaio 2017. Inoltre, l'assicuratore ha violato il diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. omettendo di indicare nelle decisioni del 28 aprile 2014 e del 15 marzo 2017 quali specifiche attività lavorative fossero considerate esigibili per l'assicurato; il mero rinvio al profilo di esigibilità del medico consulente non soddisfa l'obbligo di motivazione necessario per permettere all'assicurato di verificare e contestare adeguatamente la richiesta di reinserimento professionale. Non trovando applicazione l'art. 25 cpv. 3 OAINF per mancata iscrizione alla disoccupazione italiana, l'assicurato manteneva diritto alle indennità giornaliere integrali finché incapace al 100% nell'attività precedente, capacità recuperata solo dal 31 ottobre 2016 secondo gli atti medici. Le domande relative alle prestazioni mediche e alla rendita d'invalidità sono dichiarate inammissibili perché già soddisfatte o premature.

Le spese giudiziarie federali di CHF 800 sono poste a carico dell'assicuratore, che deve inoltre versare CHF 2'800 a titolo di ripetibili al patrocinatore del ricorrente. La causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni ticinese per la nuova determinazione delle spese cantonali.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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