Assicurato contro gli infortuni ottiene rendita d'invalidità del 15% dopo correzione del reddito da valido con inclusione di indennità per ferie, giorni festivi, tredicesima e pranzo (art. 18 cpv. 1 LAINF)
- Data
- 27.01.2023
- Numero d'incarto
- 8C_234/2022
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 5 LAVS Art. 16 LPGA Art. 61 LPGA Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 23 CCL-TI Art. 25 CCL-TI Art. 34 CNM Art. 38 CNM Art. 60 CNM Art. 9 OAVS Art. 18 LAINF
Riassunto
Un assicurato contro gli infortuni, che aveva subito due infortuni sul lavoro nel 2008 e nel 2017, aveva ottenuto una prestazione di corta durata ma era stato privato del diritto a una rendita d'invalidità perché il grado di invalidità calcolato era inferiore alla soglia del 10%. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva confermato la decisione dell'INSAI. L'assicurato ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 36% o, in via subordinata, l'annullamento e il rinvio. Il ricorso verteva sulla valutazione della capacità lavorativa residua, sul calcolo del reddito da valido e sulla deduzione sociale applicata al reddito da invalido.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, riformando la sentenza cantonale per riconoscere una rendita d'invalidità del 15%. Ciò deriva dalla correzione del reddito da valido, che è stato calcolato in CHF 77'656.40 anziché in CHF 69'513.-, poiché il Tribunale ha ritenuto necessario includere nel salario orario lordo le indennità per ferie (CHF 3.37), giorni festivi (CHF 0.93), tredicesima mensilità (CHF 2.92) e pranzo (CHF 1.50), conformemente agli artt. 34 cpv. 1 e 38 cpv. 1 CNM, art. 23 cpv. 2 e art. 25 CCL-TI, nonché all'art. 5 cpv. 2 LAVS e all'art. 9 cpv. 1 OAVS. Il reddito da invalido è rimasto invariato a CHF 66'001.-, come determinato dall'INSAI e non contestato dal ricorrente, sulla base della tabella TA1 2018 e di una deduzione sociale del 5% per le limitazioni funzionali, conforme all'art. 18 cpv. 1 e cpv. 2 LAINF. Il grado di invalidità risultante è quindi del 15.01%, arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza (DTF 130 V 121 consid. 3.2), superando la soglia minima per il diritto alla rendita. Le censure relative alla valutazione medica del medico di circondario e alla richiesta di una nuova perizia specialistica sono state respinte, poiché il parere del Dott. G.________ non sollevava alcun dubbio minimo sull'affidabilità del referto interno, come richiesto dall'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA. La censura sugli straordinari è stata dichiarata inammissibile perché sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale e non supportata da fatti già accertati nella decisione impugnata, ai sensi degli artt. 95, 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF. Le spese giudiziarie federali di CHF 800.- e i ripetibili di CHF 2'800.- sono stati posti a carico dell'INSAI, secondo gli artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF. La causa è stata rinviata al Tribunale cantonale per decidere sulle spese ripetibili della procedura cantonale.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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