Assicurato autista con lesioni al ginocchio: applicazione analogica norme AI esclusa, discapito economico insufficiente per rendita infortuni (Art. 18 cpv. 1 LAINF)
- Data
- 06.08.2026
- Numero d'incarto
- 8C_682/2025
- Corte
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un autista di mezzi pesanti nato nel 1972, assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), subisce nel giugno 2017 una distorsione al ginocchio sinistro durante una partita di tiro alla fune. A seguito di molteplici interventi chirurgici tra il 2018 e il 2024, inclusi osteotomie e ricostruzioni legamentose, l'assicurato lamenta un peggioramento dei disturbi. L'INSAI rifiuta la concessione di una rendita d'invalidità riconoscendo solo un'indennità per menomazione dell'integrità complementare del 5%, ritenendo il discapito economico pari al 2%. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino accoglie parzialmente il ricorso dell'assicurato, condannando l'INSAI al riconoscimento di una rendita d'invalidità del 22% a partire dal 1° ottobre 2024, basandosi sull'applicazione analogica degli articoli 26 e 26bis cpv. 3 OAI per adeguare i redditi da valido e da invalido secondo le tabelle RSS e applicare deduzioni sociali.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'INSAI, annulla la sentenza cantonale e conferma la decisione su opposizione che aveva negato la rendita d'invalidità. I giudici federali stabiliscono che gli articoli 26 e 26bis cpv. 3 OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, come già chiarito nella sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026. Di conseguenza, il calcolo del Tribunale cantonale, che aveva ridotto il reddito da invalido del 10% e applicato una deduzione sociale aggiuntiva del 10% portando a un discapito economico del 22%, risulta giuridicamente errato.
Nel caso concreto, senza tali correttivi giurisprudenziali inapplicabili, il discapito economico derivante dal confronto dei redditi non raggiunge la soglia minima necessaria per far sorgere il diritto a una rendita d'invalidità ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 LAINF. Le questioni relative alla piena capacità lavorativa e all'indennità per menomazione dell'integrità erano rimaste incontestate e non formano oggetto della presente vertenza. Le spese giudiziarie di 800 franchi sono poste a carico dell'opponente soccombente, mentre l'assicuratore vincitore non ha diritto a indennità per spese ripetibili; la causa viene rinviata al Tribunale cantonale per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.
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