Padre chiede coinvolgimento di un terapeuta per formulare le domande di giudizio del figlio minore in causa sulle relazioni personali: richiesta respinta per commistione di ruoli e mancanza di motivazione sufficiente della violazione dei diritti costituzionali (art. 98 LTF)
- Data
- 20.04.2020
- Numero d'incarto
- 5A 116/2020
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 113 LTF Art. 296 CPC
Riassunto
Un padre ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva respinto la sua istanza cautelare volta a nominare un terapeuta per coadiuvare il curatore di rappresentanza del figlio minore nella formulazione delle domande di giudizio relative alle relazioni personali tra padre e figlio. Il padre sosteneva che il curatore non avrebbe potuto interpretare correttamente le intenzioni del minore e che era necessario un supporto psicologico per garantire la libertà di espressione del figlio. La controversia riguardava quindi la legittimità della richiesta di coinvolgere un terapeuta nel processo di definizione delle richieste processuali del minore, nonché la valutazione della violazione di diritti costituzionali e convenzionali da parte dell'autorità cantonale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile nella misura della sua ricevibilità. Ha ritenuto che, trattandosi di una causa in materia di misure cautelari, il controllo del Tribunale federale fosse limitato alle sole violazioni di diritti costituzionali ai sensi dell'art. 98 LTF. Il ricorrente non ha motivato in modo sufficiente le sue censure relative all'art. 8 CEDU, all'art. 9 Cost. e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, limitandosi a formulazioni generiche e vaghe che non soddisfacevano i requisiti di motivazione previsti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Inoltre, la richiesta di affiancare un terapeuta al curatore di rappresentanza per la stesura delle proposte di giudizio è stata giudicata inammissibile perché avrebbe comportato una commistione di ruoli, compromettendo la chiarezza delle responsabilità e la sicurezza giuridica. Il Tribunale federale ha ribadito che il giudice, nelle cause di diritto di famiglia che toccano gli interessi del minore, statuisce d'ufficio sul suo bene superiore indipendentemente dalle conclusioni delle parti, come previsto dall'art. 296 cpv. 3 CPC. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono state poste a carico del ricorrente. La decisione conferma il rigoroso standard di motivazione richiesto per le censure costituzionali nei ricorsi in materia di misure cautelari e ribadisce il principio secondo cui il giudice tutela d'ufficio il bene del minore, rendendo superflua la richiesta di strumenti processuali aggiuntivi che alterino la ripartizione dei ruoli prevista dalla legge.
Regesto
relationi personali (misure cautelari) | Diritto di famiglia
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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