Madre chiede conferma dell'affidamento del figlio di 12 anni: Tribunale federale respinge il ricorso perché la volontà del minore espressa a 10 anni non è determinante e il padre garantisce maggiore presenza quotidiana (art. 176 cpv. 3 CC)
- Data
- 22.01.2021
- Numero d'incarto
- 5A 739/2020
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 11 Cost Art. 13 Cost Art. 14 Cost Art. 29 Cost Art. 8 CEDU Art. 176 CC Art. 298 CC
Riassunto
Una madre ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Corte d'appello del Cantone Ticino che aveva affidato il figlio di 12 anni al padre, revocando l'affidamento precedente. La madre contestava la decisione sostenendo che il desiderio del figlio di rimanere con lei, espresso a 10 anni e 4 mesi, doveva essere considerato determinante e che la sua nuova situazione lavorativa, con un orario armonizzato con gli orari scolastici, avrebbe reso possibile un adeguato accudimento. Il padre, invece, era in pensione e poteva assicurare una presenza costante al pomeriggio. La madre lamentava anche una motivazione insufficiente della sentenza cantonale e violazioni dei diritti costituzionali e convenzionali relativi alla vita familiare e al diritto di essere sentiti.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della madre. Ha ritenuto che la volontà del figlio espressa a 10 anni e 4 mesi non fosse determinante per l'affidamento, poiché la giurisprudenza ritiene che la maturità emozionale e cognitiva necessaria per formarsi un'opinione propria e duratura si sviluppi soltanto tra gli 11 e i 13 anni. Ha confermato che il criterio decisivo era la capacità di ciascun genitore di occuparsi personalmente del figlio: il padre, in pensione, poteva garantire una presenza costante al pomeriggio, mentre la madre, che lavorava al 45%, avrebbe dovuto aumentare il suo impegno lavorativo all'80% dopo il passaggio del figlio alla scuola media e non era riuscita a organizzare un doposcuola. Il Tribunale ha constatato che il figlio sarebbe rimasto solo dalle 15.00 alle 19.15, con conseguenze negative sul suo rendimento scolastico, come attestato dal direttore scolastico. Ha inoltre stabilito che il nuovo orario di lavoro della madre, entrato in vigore il 21 settembre 2020, costituiva una prova nuova e inammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Infine, ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza cantonale ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., poiché essa aveva spiegato chiaramente perché la volontà del figlio non fosse determinante. La decisione si fonda sui principi di protezione dell'unione coniugale e del bene del figlio, regolati dagli art. 176 cpv. 3 CC e 298 cpv. 2 CC, e sulla tutela della vita familiare prevista dagli art. 8 CEDU e 13 Cost. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a carico della ricorrente, e la sua domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta perché il ricorso non presentava probabilità di successo fin dall'inizio, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. La decisione è notevole per aver ribadito il limite di età e maturità per la rilevanza della volontà del minore nell'affidamento e per aver confermato l'ampio potere di apprezzamento del giudice di merito nella valutazione del bene del figlio.
Regesto
protezione dell'unione coniugale | Diritto di famiglia
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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