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Justizze. Art. 106 LTF

Tribunale federale

Società in liquidazione impugna rifiuto dell'effetto sospensivo al reclamo contro la dichiarazione di fallimento: ricorso al Tribunale federale inammissibile per mancata motivazione specifica della violazione costituzionale rispetto al decreto impugnato (art. 106 cpv. 2 LTF)

Data
30.01.2025
Numero d'incarto
5A 72/2025
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 172 LEF Art. 173 LEF Art. 174 LEF

Riassunto

Una società in liquidazione ha impugnato dinanzi al Tribunale federale il decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva respinto la sua richiesta di effetto sospensivo al reclamo contro la dichiarazione di fallimento. La ricorrente sosteneva che il debito era stato saldato e che il mantenimento del fallimento violava il principio di proporzionalità, oltre a lamentare una violazione del diritto di essere sentita. Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso fosse ammissibile, considerando che il decreto impugnato riguardava una misura cautelare e che la legge richiedeva una motivazione specifica della violazione di diritti costituzionali rispetto a tale decreto.

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente non sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Il decreto impugnato, che aveva respinto la richiesta di effetto sospensivo, costituiva una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in che modo quel decreto specifico violasse i suoi diritti costituzionali, conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF. Invece, la ricorrente aveva formulato le sue censure esclusivamente nei confronti della dichiarazione di fallimento del 11 dicembre 2024, non rispetto al decreto del 27 dicembre 2024 che costituiva l'unico atto impugnabile in questa sede. Tale omissione ha reso il ricorso privo della motivazione richiesta per legge. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma la rigorosa applicazione del requisito di motivazione specifica per i ricorsi contro misure cautelari, impedendo di utilizzare il ricorso al Tribunale federale come strumento per riaffermare critiche già rivolte contro decisioni di primo grado non impugnabili direttamente.

Regesto

effetto sospensivo (fallimento) | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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