Debitore contesta opposizione al precetto esecutivo per credito fondato su sentenza passata in giudicato: cessione del credito valida e identità accertata, opposizione rigettata definitivamente (art. 81 cpv. 1 LEF)
- Data
- 14.11.2017
- Numero d'incarto
- 5A_529/2016
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 74 LEF Art. 80 LEF Art. 81 LEF Art. 82 LEF Art. 84 LEF Art. 272 LEF Art. 274 LEF Art. 278 LEF Art. 83 CPC Art. 251 CPC Art. 326 CPC
Riassunto
A.________, condannato con sentenza del 17 settembre 2013 dell'Obergericht del Canton Zugo a versare oltre 38 milioni di franchi alla comunione ereditaria fu D.________, ha opposto resistenza al precetto esecutivo emesso dall'Ufficio esecuzione di Locarno. L'esecutore testamentario C.________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione, e successivamente B.________, figlia del defunto e cessionaria del credito, ha subentrato nella causa. Il Pretore ha rigettato definitivamente l'opposizione limitatamente agli importi principali, e la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo di A.________. Questi ha quindi interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, contestando la validità della cessione, la ricevibilità di nuovi documenti, il rifiuto di acquisire il contratto di divisione ereditaria e la violazione del diritto di essere sentito.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile. La sentenza del 17 settembre 2013 dell'Obergericht del Canton Zugo costituiva un titolo esecutivo valido e, al momento del rigetto definitivo dell'opposizione, era già passata in giudicato con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2014. La cessione del 10 marzo 2015 effettuata dall'esecutore testamentario C.________ a favore di B.________ era valida e sufficientemente provata mediante atto scritto, e comprendeva integralmente il credito accertato nella sentenza dello Zugo, poiché la correlazione tra i due giudizi era patente e la menzione della sentenza federale nel testo della cessione era ampiamente sufficiente a individuare il credito trasferito. L'identità tra l'escusso, il creditore designato nel titolo di rigetto e il credito invocato nell'esecuzione era pertanto accertata. I documenti nuovi presentati da A.________ davanti al Tribunale federale erano irricevibili, poiché la procedura di rigetto dell'opposizione non prevede eccezioni analoghe a quelle previste per l'opposizione al sequestro, e il principio di inammissibilità dei fatti nuovi di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC si applicava integralmente. Il rifiuto del Pretore di acquisire il contratto di divisione ereditaria era legittimo, poiché la richiesta di edizione era di dubbia ricevibilità e il documento era privo di rilevanza giuridica ai fini della procedura sommaria. Il diritto di essere sentito non era stato violato, poiché nella procedura sommaria il giudice può decidere senza preventiva ordinanza sulle prove, specialmente per documenti, e il debitore aveva comunque diritto a una replica spontanea. La richiesta di prestazione di garanzia ex art. 83 cpv. 3 CPC era insufficientemente motivata e pertanto correttamente respinta. Le norme portanti sono l'art. 81 cpv. 1 LEF, che stabilisce i requisiti per il rigetto definitivo dell'opposizione, e l'art. 80 cpv. 1 LEF, che disciplina la legittimazione a chiedere tale rigetto. Le norme procedurali federali LTF (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 1 lett. b, art. 75 cpv. 1, art. 76 cpv. 1, art. 90, art. 95 lett. a, art. 97 cpv. 1, art. 99 cpv. 1, art. 100 cpv. 1, art. 105 cpv. 1 e 2, art. 106 cpv. 1 e 2) regolano l'ammissibilità e il controllo del ricorso. Le norme di procedura civile CPC (art. 154, art. 251 lett. a) e LEF (art. 82 cpv. 2, art. 83 cpv. 1 e 3, art. 85a) definiscono i limiti della cognizione e i mezzi di difesa nella procedura sommaria. Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione è notevole perché chiarisce che nella procedura di rigetto dell'opposizione, di natura sommaria, il debitore non può contestare la validità della cessione del credito con argomenti astratti o ipotesi non supportate da indizi documentali, e che la prova della qualità di avente causa deve essere immediata e documentale, non meramente verosimile.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.