Justizze.

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Justizze. Art. 59 CPC

Tribunale federale

Ricorrente chiede pagamento di 313'729 franchi per versamento effettuato in esecuzione: eccezione di cosa giudicata accolta perché la pretesa ripropone identico rapporto di dare e avere già deciso nel 2011 (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC)

Data
16.10.2017
Numero d'incarto
4A 306/2017
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 9 Cost Art. 29 Cost Art. 59 CPC Art. 60 CPC

Riassunto

A.________ ha promosso un’azione presso la Pretura di Locarno-Campagna contro B.________ per ottenere il rimborso di fr. 313'729.-- versati nel 2010 all’Ufficio esecuzione di Bellinzona per evitare il fallimento. Ha sostenuto che i due contratti di mutuo del 2007 per fr. 300'000.-- non erano mai stati adempiuti, poiché B.________ non gli aveva mai corrisposto le somme concordate. B.________ ha sollevato l’eccezione di cosa giudicata, sostenendo che la stessa questione era già stata decisa con sentenza del 23 marzo 2011 del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, che aveva accertato l’estinzione del debito di fr. 300'000.-- mediante compensazione con il credito di fr. 350'000.-- vantato da A.________ nei suoi confronti. Il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la petizione di A.________, e la II Camera civile del Tribunale d’appello ha confermato tale decisione il 28 aprile 2017. A.________ ha quindi impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo la riforma della decisione e la dichiarazione di ammissibilità della sua azione.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile, ritenendolo infondato. Ha ritenuto decisivo che la pretesa di A.________, volta a ottenere il rimborso di fr. 313'729.-- versati nel 2010, riproponeva sostanzialmente la medesima questione già decisa con sentenza del 23 marzo 2011: l’esistenza o meno del debito di fr. 300'000.-- derivante dai contratti di mutuo del 24 gennaio e del 5 febbraio 2007. Infatti, nella procedura del 2010 A.________ aveva già sostenuto che tali contratti erano superati dall’accordo del 19 settembre 2008 e aveva posto in compensazione il debito di fr. 300'000.-- con il credito di fr. 350'000.--, argomentazione accolta dalla sentenza del 2011 che aveva accertato l’estinzione del debito. La nuova pretesa, fondata sul fatto che B.________ non avrebbe mai versato le somme concordate, non costituiva una fattispecie diversa né una modifica della situazione intervenuta successivamente, ma una semplice riformulazione della stessa controversia già definita con giudicato. La sentenza del 18 aprile 2013, citata da A.________, aveva anzi confermato l’effetto compensatorio già riconosciuto nel 2011, riconoscendo a A.________ il credito di fr. 350'000.-- dopo aver accertato che questi aveva versato fr. 300'000.-- all’Ufficio esecuzione. Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che A.________ non aveva criticato in modo preciso e conforme all’art. 106 cpv. 2 LTF l’accertamento dei fatti operato dalle autorità cantonali, limitandosi a denunciare generici "errori", e che pertanto era vincolato dagli accertamenti fattuali contenuti nella sentenza impugnata ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LTF. Non risultava neppure violato il diritto alla motivazione sufficiente di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché la decisione cantonale esponeva chiaramente i motivi del rigetto della domanda. Infine, A.________ non aveva dimostrato che l’applicazione del diritto cantonale in materia di spese e ripetibili avesse comportato una violazione del divieto d’arbitrio di cui all’art. 9 Cost. Ai sensi degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF, il ricorrente deve sopportare le spese giudiziarie federali di fr. 6'500.-- e rifondere all’opponente fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili. La decisione è notevole per la chiara conferma del principio secondo cui la cosa giudicata si estende a tutti i fatti già esistenti al momento della prima sentenza, compresi quelli non allegati tempestivamente, e per l’affermazione che la portata del dispositivo può richiedere il riferimento alle motivazioni, specialmente quando è in gioco una somma di denaro.

Regesto

contratto di mutuo (art. 59 CPC, regiudicata ) | Diritto contrattuale

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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