Justizze.

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Justizze. Art. 80 CC

Tribunale federale

Fondazione di diritto privato creata dal Comune per costruire appartamenti protetti per anziani e disabili: assoggettata al diritto sugli appalti pubblici e nullità della procedura di aggiudicazione (art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP)

BGE / ATF / DTF
DTF 147 II 264 · BGE 147 II 264 · ATF 147 II 264
Data
29.10.2020
Numero d'incarto
BGE 147 II 264
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 5 Cost Art. 9 Cost Art. 29 Cost Art. 8 CIAP/TI Art. 12 CIAP/TI Art. 80 CC

Riassunto

La Fondazione Focus di Arbedo-Castione, una fondazione di diritto privato costituita dal Municipio di Arbedo-Castione con capitale di 100'000 franchi, aveva indetto una procedura ad invito per l’aggiudicazione di un appalto relativo alla costruzione di uno stabile di appartamenti a misura d’anziano e disabili. La società A. SA, invitata a presentare un’offerta, aveva partecipato alla procedura e, dopo che la Fondazione aveva scelto l’offerta della società B. SA, aveva impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo l’atto di aggiudicazione e l’intera procedura, sostenendo che la Fondazione, data la sua natura giuridica e la sua finalità, avrebbe dovuto applicare la legislazione sugli appalti pubblici e indire un concorso pubblico. Il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso, ritenendo che la Fondazione fosse un’istituzione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP e che la procedura fosse quindi nulla per grave e manifesta violazione dei principi essenziali. Contro questa decisione la Fondazione aveva presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, contestando la qualificazione di istituzione di diritto pubblico e sostenendo violazioni del diritto internazionale, del divieto di arbitrio, dei principi di buona fede e di sicurezza del diritto nonché del diritto a un processo equo.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Fondazione Focus di Arbedo-Castione. Ha confermato che la Fondazione, pur essendo una fondazione di diritto privato ai sensi dell’art. 80 segg. CC, rientra nella nozione di “istituzione di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP in combinazione con la nota 1 dell’Allegato 3 dell’Appendice I all’AAP-OMC, poiché è stata creata appositamente dal Municipio per soddisfare bisogni di interesse generale — la realizzazione e gestione di strutture abitative per anziani e disabili — senza carattere industriale o commerciale e poiché il suo consiglio di fondazione è interamente composto da membri nominati da enti pubblici (Municipio e Parrocchia di Castione, quest’ultima stessa considerata corporazione di diritto pubblico). La Fondazione non poteva quindi sottrarsi all’applicazione del diritto sugli appalti pubblici, né evitare l’obbligo di procedere con una procedura aperta prevista dagli artt. 12 e 12bis CIAP. La scelta di una procedura ad invito, priva dei presupposti legali, ha comportato una grave e manifesta violazione dei principi essenziali della legge sugli appalti pubblici, rendendo nulla l’intera procedura. Le censure della Fondazione relative al divieto di arbitrio (art. 9 Cost.), ai principi di buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) e di sicurezza del diritto, nonché al diritto a un processo equo (art. 29 Cost.), sono state integralmente respinte in quanto infondate. La decisione è notevole perché chiarisce che la mera forma giuridica di diritto privato non esclude l’applicazione del diritto sugli appalti pubblici quando l’ente è strumentale alla realizzazione di compiti di interesse generale e soggetto a un’influenza dominante da parte di autorità pubbliche.

Regesto

Art. 8 Abs. 1 lit. a IVöB; Ziff. 2 des Anhangs 2 und Fussnote 1 des Anhangs 3 der Anlage I des WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen. Umsetzung von Verpflichtungen aus internationalen Verträgen in nationales Recht. Unterstellung einer privatrechtlichen Stiftung unter die IVöB. Begriff der "Einrichtung des öffentlichen Rechts" im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. a IVöB i.V.m. Ziff. 2 des Anhangs 2 und Fussnote 1 zu Anhang 3 der Anlage I des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (E. 3 und 4.1). Die Beschwerdeführerin, eine Stiftung des privaten Rechts (Art. 80 ff. ZGB), ist eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit, die speziell zur Erfüllung von Bedürfnissen im allgemeinen Interesse geschaffen wurde (E. 4.2.2), ohne industriellen oder gewerblichen Charakter (E. 4.2.3 und 4.2.4.), und über die der Staat oder andere öffentlichen Stellen einen beherrschenden Einfluss ausüben (E. 4.3). Sie kann daher als "Einrichtung des öffentlichen Rechts" definiert werden, welche der IVöB untersteht (E. 4.4). Nichtigkeit des gesamten Verfahrens im Lichte des schwerwiegenden und offensichtlichen Verstosses gegen die wesentlichen Grundsätze zur Vergabe öffentlicher Aufträge (E. 4.4). Regeste Art. 8 al. 1 let. a AIMP; chiffre 2 de l'annexe 2 et note de bas de page 1 de l'annexe 3 de l'appendice I de l'AMP-OMC. Transposition en droit interne des engagements découlant des traités internationaux. Assujettissement d'une fondation de droit privé à l'AIMP. Notion "d'organisme de droit public" au sens de l'art. 8 al. 1 let. a AIMP en relation avec le chiffre 2 de l'annexe 2 et note de bas de page 1 de l'annexe 3 de l'appendice I de l'AMP-OMC (consid. 3 et 4.1). La recourante, une fondation de droit privé (art. 80 ss CC), est une entité ayant la personnalité juridique, qui a été créée spécifiquement pour répondre à des besoins d'intérêt général (consid. 4.2.2), qui n'a pas de caractère industriel ou commercial (consid. 4.2.3 et 4.2.4) et sur laquelle l'Etat ou d'autres autorités publiques exercent une influence dominante (consid. 4.3). Elle peut donc être définie comme un "organisme de droit public" et doit être soumise à l'AIMP (consid. 4.4). Nullité de l'ensemble de la procédure en raison de la violation grave et manifeste des principes essentiels régissant la passation des marchés publics (consid. 4.4). Regesto Art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP; cifra 2 dell'Allegato 2 e nota 1 dell'Allegato 3 dell'Appendice I all'AAP-OMC. Trasposizione nel diritto interno degli impegni derivanti dai trattati internazionali. Assoggettamento di una fondazione di diritto privato al CIAP. Nozione di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a CIAP in relazione con la cifra 2 dell'Allegato 2 e la nota 1 dell'Allegato 3 dell'Appendice I all'AAP-OMC (consid. 3 e 4.1). La ricorrente, fondazione di diritto privato (art. 80 segg. CC), è un'istituzione dotata di personalità giuridica, creata appositamente per soddisfare dei bisogni d'interesse generale (consid. 4.2.2), priva di carattere industriale e commerciale (consid. 4.2.3 e 4.2.4) e sulla quale lo Stato o altri poteri pubblici esercitano un'influenza dominante (consid. 4.3). Essa può quindi essere definita quale "organismo di diritto pubblico" e va assoggettata al CIAP (consid. 4.4). Nullità dell'intera procedura vista la grave e manifesta violazione dei principi essenziali disciplinanti l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (consid. 4.4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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