Coniugi chiedono deduzione forfetaria per altre spese professionali nonostante abbiano ricevuto indennità forfetaria dal datore di lavoro che copre anche tali spese (art. 26 LIFD)
- Data
- 09.10.2020
- Numero d'incarto
- 2C 73/2019
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 26 LIFD Art. 25 LT
Riassunto
I coniugi A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva respinto la loro richiesta di dedurre forfetariamente le "altre spese professionali" nelle dichiarazioni d'imposta relative agli anni 2011, 2012 e 2013. Il fisco aveva negato tale deduzione sostenendo che l'indennità forfetaria versata loro dal datore di lavoro copriva già tutte le spese professionali sostenute. I ricorrenti sostenevano invece che la deduzione forfetaria fosse ammissibile indipendentemente dall'indennità ricevuta e lamentavano una disparità di trattamento rispetto alla prassi applicata in altri Cantoni.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene all'imposta cantonale. Ha ritenuto decisivo che, secondo gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, l'indennità forfetaria versata dal datore di lavoro al ricorrente 1 copriva non solo spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro, ma anche altre spese professionali ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, necessarie al conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso; pertanto, in virtù dell'art. 26 cpv. 1 LIFD e dell'art. 1 cpv. 2 e art. 4 dell'ordinanza sulle spese professionali, non sussisteva più alcun diritto a una deduzione forfetaria supplementare. Inoltre, i ricorrenti non avevano dimostrato che le loro spese effettive superassero l'importo dell'indennità ricevuta, né avevano prodotto la documentazione richiesta dalla Corte cantonale per provare tale eccedenza, come previsto dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD. La Corte cantonale aveva adempiuto correttamente agli accertamenti richiesti dalla precedente sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF), inviando ai ricorrenti una richiesta specifica di documenti, alla quale questi avevano risposto fornendo il regolamento spese, il regolamento complementare per il personale dirigente e una lettera di approvazione della Divisione delle contribuzioni. I ricorrenti avevano tuttavia riproposto argomentazioni già scartate nella sentenza di rinvio del 24 agosto 2018, contravvenendo al principio di vincolatività dei considerandi di una sentenza di rinvio (art. 106 cpv. 1 LTF). Infine, il richiamo a prassi fiscali differenti applicate in altri Cantoni non poteva essere accolto, poiché le autorità fiscali ticinesi non sono vincolate da tali prassi, come confermato da precedenti sentenze del Tribunale federale. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione è notevole perché ribadisce con chiarezza il principio secondo cui l'indennità forfetaria del datore di lavoro che copre spese professionali esclude la deduzione forfetaria parallela, salvo che il contribuente dimostri con prove documentali che le spese effettive superano l'indennità stessa.
Regesto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2011, 2012, 2013 | Finanze pubbliche & diritto tributario
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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