Justizze.

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Justizze. Art. 20a LIFD

Tribunale federale

Ricorso contro la ripresa di reddito da sostanza mobiliare per trasposizione di partecipazione azionaria del 19,8% nella D.________ S.p.A. nel 2011: imposizione confermata perché soddisfatte tutte le condizioni dell'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD

Data
30.06.2023
Numero d'incarto
9C 631/2022
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 20 LIFD Art. 20a LIFD Art. 19 LT Art. 19a LT

Riassunto

A.________, cittadino italiano domiciliato in Svizzera, ha impugnato davanti al Tribunale federale la sentenza della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino che aveva confermato la ripresa di un reddito da sostanza mobiliare di fr. 905'096.- derivante dalla cessione della sua partecipazione del 19,8% nella società italiana D.________ S.p.A. alla società svizzera C.________ Srl, da lui detenuta al 50%. Il ricorrente contestava sia la qualificazione dell'operazione come trasposizione ai sensi dell'art. 20a LIFD, sia la sua collocazione nel periodo fiscale 2011 anziché nel 2010, sostenendo che gli obblighi giuridici erano sorti già con la scrittura privata del 28 dicembre 2010.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'operazione di cessione della partecipazione del 19,8% nella D.________ S.p.A. è avvenuta nel 2011, come attestato dalla dichiarazione fiscale 2011 in cui il ricorrente ha indicato la vendita avvenuta il 17 giugno 2011 e dalla mancanza della partecipazione nella dichiarazione stessa, a differenza di quanto riportato nella dichiarazione 2010. Ha altresì constatato che erano soddisfatte tutte le condizioni dell'art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD: il trasferimento riguardava una partecipazione superiore al 5% dal patrimonio privato a quello commerciale della C.________ Srl, il ricorrente vi partecipava al 50%, e il prezzo di cessione di euro 1'350'000.- superava ampiamente il valore nominale di fr. 49'500.-. Ha ritenuto irrilevanti le ragioni soggettive dell'operazione, come i conflitti con il fratello, poiché la fattispecie della trasposizione è oggettivata dalla legge. Ha respinto la critica fondata sul diritto civile italiano, ricordando che in materia tributaria il ricorso al diritto estero è ammesso solo nelle condizioni previste dall'art. 96 lett. b LTF, che non sussistevano nel caso. Ha altresì ritenuto infondata la lamentela di accertamento arbitrario, poiché il ricorrente non aveva dimostrato l'insostenibilità della valutazione della Corte cantonale, che aveva considerato la scrittura privata del 2010 una semplice lettera d'intenti. Per quanto riguarda le imposte cantonali, ha applicato per analogia le medesime norme federali, in particolare l'art. 7 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 7a cpv. 1 lett. b LAID e l'art. 19 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 19a lett. b LT. Le spese giudiziarie di fr. 7'500.- sono state poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione è nota per aver ribadito l'oggettività della fattispecie di trasposizione e l'irrilevanza delle motivazioni soggettive dell'operazione ai fini dell'applicazione dell'art. 20a LIFD.

Regesto

Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2011 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.