Contribuente italiano con permesso B contesta l'imposizione del capitale azionario di una società costituita in Ticino: mancanza di prove chiare ed inequivocabili del rapporto fiduciario rende inefficace la difesa (art. 42 cpv. 2 LAID)
- Data
- 25.01.2022
- Numero d'incarto
- 2C_725/2021
- Corte
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cost Art. 13 LAID Art. 18 LAID Art. 41 LAID Art. 42 LAID Art. 43 LAID
Riassunto
Un cittadino italiano con permesso B ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva respinto il suo reclamo contro la tassazione per il periodo fiscale 2013. Il fisco aveva aggiunto alla sua sostanza imponibile il valore delle azioni di una società costituita nel 2012, di cui risultava sottoscrittore nell'atto costitutivo. Il contribuente sosteneva di non essere mai stato azionista, bensì titolare di un rapporto fiduciario, e aveva prodotto una dichiarazione dell'amministratore unico e le dichiarazioni d'imposta di tre presunti azionisti reali. La questione centrale era se tali mezzi di prova fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto fiduciario ai fini fiscali.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l'atto costitutivo della società attestasse inequivocabilmente la sottoscrizione delle azioni da parte del ricorrente, e che quest'ultimo non avesse fornito prove chiare ed inequivocabili dell'esistenza di un rapporto fiduciario, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata e dal promemoria dell'amministrazione federale delle contribuzioni. Le dichiarazioni d'imposta dei tre presunti azionisti non erano mai state presentate al fisco e non avevano dato luogo a alcuna decisione di tassazione, rendendo la loro forza probante fortemente relativizzata. La dichiarazione dell'amministratore unico del 1° settembre 2017 era troppo generica e faceva riferimento proprio a quelle dichiarazioni non presentate. L'onere della prova gravava sul contribuente, il quale non aveva prodotto il contratto fiduciario né aveva dimostrato di non poterlo ottenere; la richiesta al fisco di acquisirlo direttamente dalla terza persona non era fondata su alcuna norma obbligatoria (art. 43 cpv. 2 LAID), essendo tale potere discrezionale e non obbligatorio. Anche la richiesta di audizione di testimoni non era stata motivata in modo sufficiente e la conclusione della Corte cantonale, secondo cui la prova del rapporto fiduciario non era stata addotta, non era arbitraria, soprattutto perché i presunti azionisti non avevano presentato alcuna dichiarazione d'imposta pur essendone tenuti. Queste valutazioni si fondano sull'art. 42 cpv. 2 LAID, sull'art. 105 cpv. 1 LTF, sull'art. 106 cpv. 1 e 2 LTF, sull'art. 109 cpv. 3 LTF, sull'art. 66 cpv. 1 LTF e sull'art. 68 cpv. 3 LTF. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono state poste a carico del ricorrente. La decisione conferma il rigoroso standard probatorio richiesto per il riconoscimento fiscale dei rapporti fiduciari, escludendo che dichiarazioni generiche o documenti non formalmente validi possano sostituire la prova scritta e inequivocabile prevista dalla prassi amministrativa.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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